IL CASO
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte traeva origina dalla progettazione e installazione di un impianto di climatizzazione all’interno di uno studio professionale.
A seguito del malfunzionamento, la committente aveva agito nei confronti dell’impresa installatrice e del progettista, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Il progettista aveva quindi chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per ottenere la copertura prevista dalla polizza RC professionale.
I giudici di merito, sia in primo, sia in secondo grado, avevano tuttavia escluso l’applicabilità della garanzia invocata dal progettista sulla base di una clausola che ne subordinava l’operatività alla mancata ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato.
LA SOLUZIONE DELLA CORTE
La Suprema Corte ha dichiarato nulla la previsione contrattuale. E infatti, secondo i gli ermellini, una clausola che subordina l’operatività della polizza alla mancata ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato pone il medesimo di fronte a un’alternativa incompatibile con i principi di correttezza e buona fede: negare una responsabilità effettivamente sussistente per conservare la copertura oppure riconoscerla, comportandosi correttamente, ma perdendo il diritto all’indennizzo.
La previsione contrasta inoltre con l’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., poiché può indurre l’assicurato a resistere inutilmente alle pretese del danneggiato, con il rischio di aggravare le conseguenze del sinistro. Da qui la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c.
La Cassazione, inoltre, evidenzia anche l’assenza di un effettivo interesse dell’assicuratore a impedire il riconoscimento della responsabilità.
E infatti, la confessione resa dall’assicurato non ha efficacia vincolante nei confronti della compagnia. La decadenza dalla garanzia verrebbe dunque collegata a una condotta che non determina, di per sé, un pregiudizio giuridicamente rilevante per l’assicuratore.