IL CASO
La controversia sottoposta all’attenzione degli Ermellini trae origine da una vicenda familiare/patrimoniale.
Una donna, nubile e senza figli, aveva effettuato delle donazioni in favore della sorella e di alcuni nipoti, aventi ad oggetto delle partecipazioni societarie, usufrutti e nude proprietà di quote e, successivamente, aveva adottato, nelle forme dell’adozione del maggiorenne, un altro nipote.
Dopo l’adozione, con l’intento di ricostituire il patrimonio a beneficio del figlio adottivo, aveva chiesto che venisse disposta la revoca delle precedenti donazioni ai sensi dell’art. 803 c.c.
Il Tribunale di Milano e la Corte d’Appello avevano, tuttavia, respinto la domanda sul presupposto che l’adozione del soggetto maggiorenne non integrasse la sopravvenienza di figli, così come prevista nell’art. 803 c.c., e, dunque, avevano negato l’applicabilità di tale norma, che consente a chi al tempo della donazione non aveva o ignorava di avere figli o discendenti di revocare la liberalità.
LA DECISIONE DELLA CORTE
La Suprema Corte con la sentenza n. 25538/2026 conferma quanto già disposto dai giudici di prime e seconde cure, evidenziando che se nel perimetro di applicazione dell’art. 803 c.c. rientra sicuramente l’adozione del minorenne, lo stesso non può dirsi nel caso di soggetto maggiorenne, poiché tale soggetto conserva diritti e doveri verso la famiglia d’origine e, ai sensi dell’art. 300 c.c., non acquista diritti successori verso i parenti dell’adottante e non instaura con essi rapporti civili.
È proprio questa diversa struttura dell’istituto che, secondo la Cassazione, rende legittimo un trattamento differente anche ai fini dell’art. 803 c.c.