La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 17466/2020, si è soffermata sull’interessante questione relativa alla necessità di includere nel calcolo del TEG – al fine di valutare l’eventuale carattere usurario del tasso di mutuo – anche i costi dell’assicurazione obbligatoria ex art. 54 del D.P.R. 180/1950 (con specifico riguardo, nel caso che ci occupa, all’ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio).
Si ricordi, sul punto, come i chiarimenti provenienti dalla Banca d’Italia, peraltro temporalmente limitati al 31 dicembre 2019, fossero di orientamento opposto rispetto a quello manifestato costantemente dalla Cassazione (e ribadito nella decisione della controversia de qua).
Più in particolare, la Suprema Corte, ponendosi in continuità con un filone costante della propria giurisprudenza – nella pronuncia in esame si richiama infatti Cass. 8806/2017 – afferma chiaramente come al fine di valutare l’eventuale carattere usuraio di un contratto di mutuo dovranno necessariamente essere valutate, tra le altre voci, anche le spese che il debitore – senza possibilità alcuna di sottrarsi alle stesse – dovrà sostenere per l’ottenimento del credito, tra le quali dovranno certamente includersi quelle riguardanti l’assicurazione obbligatoria.
Ai predetti fini, cioè affinché le predette spese finiscano nel conteggio da effettuarsi per il giudizio di usurarietà, sarà sufficiente che esse presentino un collegamento con la concessione del credito.
A tal proposito, e con espresso riferimento ai criteri di prova del nesso che indichi la sussistenza del collegamento, sarà sufficiente anche solo la “contestualità” tra spesa di assicurazione ed erogazione della somma richiesta a prestito, giacché la prova dell’anzidetto collegamento potrà essere fornita con ogni mezzo.
La Suprema Corte, poi, proseguendo l’esame della quaestio sottesa alla pronuncia de qua, ha ribadito come le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia abbiano l’unico scopo di portare alla determinazione del TEGM – tasso effettivo globale medio – senza che esse abbiano alcuna rilevanza quanto all’accertamento della natura eventualmente feneratizia del negozio stipulato.
E infatti, il giudizio sulla eventuale natura usuraia dei tassi di interesse dovrà pur sempre essere valutata in relazione a quanto dispone l’art. 644, comma 4, Cod. pen., norma che recita: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Attraverso il predetto articolo si sancisce il c.d. principio di onnicomprensività, al cui operare dovrà essere altresì ricollegata la risoluzione offerta dalla Suprema Corte con precipuo riguardo al conteggio delle spese per l’assicurazione obbligatoria ex art. 54 del D.P.R. 180/1950.