Una fondamentale pronuncia sul rapporto tra domanda di ammissione al concordato preventivo e reato di omesso versamento

La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sent. n. 13628/2020, ha stabilito come pur a seguito della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo (anche con riserva) – istituto, quest’ultimo, che consente all’imprenditore commerciale in stato di crisi o comunque di insolvenza di evitare la liquidazione giudiziale attraverso la presentazione di un piano che permetta di soddisfare i creditori per mezzo della continuità aziendale o della liquidazione del patrimonio – permane l’obbligo di soddisfare i debiti tributari con scadenza successiva alla domanda.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, qualora dovessero essere superate le soglie quantitative stabilite dalla legge, la condotta di omesso versamento di ritenute integrerà la fattispecie di reato dell’omesso versamento.

Di contro, il delitto non sarà configurabile solo ove, in una data che sia anteriore alla scadenza del debito, sia stato emesso un provvedimento da parte del Tribunale teso a vietare il pagamento dei crediti anteriori. Tale provvedimento, infatti, potrà consentire il prefigurarsi della scriminante – ex art. 51 Cod. pen. – dell’adempimento del dovere. Il predetto articolo, infatti, dispone, al comma 1: «L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità».

La vicenda su cui la Suprema Corte si è soffermata, fornendo l’interpretazione sopra succintamente ricordata, riguardava la condotta del legale rappresentate di una società indagato, appunto, per omesso versamento di ritenute e avverso il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la domanda di misura cautelare. La pronuncia di tale ultimo giudice, nella specie, si era basata sulla proposizione da parte della società della domanda di concordato preventivo in bianco.

La Procura della Repubblica, diversamente, aveva ritenuto che la sospensione degli obblighi tributari non potesse derivare dalla mancata presentazione del piano concordatario, giacché la scriminante ex art. 51 Cod. pen. si sarebbe potuta configurare solo a fronte di un provvedimento che avesse imposto di non adempiere all’obbligo del versamento – come, per esempio, l’ammissione al concordato preventivo – o quando fosse intervenuto un provvedimento del Tribunale che avesse vietato di pagare crediti anteriori.