Un principio giurisprudenziale in tema di inosservanza del termine non essenziale per l’adempimento e sue conseguenze sul contratto

Il Tribunale di Rimini, Sezione Civile, con la sent. 764/2019 si è pronunciato in merito agli effetti prodotti sul rapporto contrattuale dalla inosservanza del termine non essenziale previsto dalle parti per l’adempimento dell’obbligazione.

Preliminarmente a ogni considerazione relativa alla risoluzione offerta al caso concreto, è opportuno accennare, sotto il profilo giuridico-fattuale, alla vicenda da cui è originata la sentenza de qua.

All’attenzione della Corte, più in particolare, giungeva il caso di un contratto di noleggio – che, lo si ricordi, è un contratto “atipico” attraverso cui una parte (il noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento per un tempo definito un determinato bene all’altra parte (noleggiante), la quale se ne serve dietro pagamento di un corrispettivo – avente a oggetto un impianto portatile destinato a uno stabilimento industriale e in relazione al quale era stato emesso decreto ingiuntivo su richiesta del noleggiante, cui non era stato consegnato il bene.

Il Giudice, dunque, aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo – quindi consentendo l’inizio della fase esecutiva a vantaggio del noleggiante – proposta dalla società di noleggio avverso cui era stato ingiunto il pagamento a favore del predetto noleggiante.

Il Magistrato si era espresso nel senso testé enunciato anche a dispetto della mancata specificazione, all’interno della relativa clausola negoziale, della natura di termine essenziale per la consegna del predetto impianto (entro e non oltre il quale, quindi, adempiere all’obbligo di dare).

Sotto il profilo prettamente giuridico, infatti, va ricordato come l’inosservanza di un termine che le parti abbiano qualificato come non essenziale, in mancanza di una espressa diffida ad adempiere, impedirà, da un lato, che il contratto si risolva ipso iure, vale a dire a norma dell’art. 1457 Cod. civ. – il cui comma 2, che qui interessa, prevede: «[…] il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione» – pur consentendo, dall’altro, a mente dell’art. 1453 Cod. civ. – il cui comma 1, invece, dispone: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno» – la possibilità di domandare la risoluzione del contratto qualora l’adempimento non sia di scarsa importanza o il ritardo nell’adempimento superi un termine che si possa definire ragionevole.

L’accertamento di tali ultime ipotesi spetterà al giudice e all’apprezzamento discrezionale che egli potrà avere dei seguenti elementi: i.) oggetto e natura del contratto; ii.) comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del negozio; iii.) persistenza, o meno, dell’interesse in capo all’altro contraente a che il contratto sia adempiuto e la prestazione eseguita.

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