Un interessante orientamento locale in tema di diritto del mediatore alla provvigione

Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Civile, con la sentenza n. 352/2019 qui in commento, ha esaminato la fattispecie relativa alla conclusione del contratto preliminare e alla conseguente percezione della provvigione da parte del mediatore.

Nel caso di specie, più in particolare, vengono in rilievo gli artt. 1754 e 2950 Cod. civ. che dispongono, rispettivamente, «È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza» e: «Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione».

Ebbene. Secondo il Tribunale, ove si verta, come appunto nel caso di specie, in una situazione riconducibile al disposto dell’art. 1754 Cod. civ., per “conclusione dell’affare” dovrà intendersi altresì la mera conclusione di un contratto preliminare e ciò, a ben considerare la questione, in ragione della avvenuta manifestazione per tal via della volontà delle parti.

Sicché, anche se l’anzidetta volontà sia stata manifestata e “rivestita” nella forma di contratto preliminare, ciò sarà ex se sufficiente a far si che si producano una serie di specifici effetti giuridici.

Per quanto concerne, dunque, il sorgere del diritto del mediatore a percepire la provvigione, vale a dire il compenso spettante per l’attività svolta in favore delle parti del contratto preliminare, non potranno ritenersi ostativi alla maturazione del predetto diritto tutti gli accadimenti che siano cronologicamente successivi alla stipula del negozio preliminare.

Di tal che, ogni evento “patologico” che possa inficiare la validità del predetto contratto preliminare – come, per esempio, il recesso o la risoluzione – non potrà essere validamente invocato dalle parti che abbiano l’onere di corrispondere la provvigione al mediatore.

Tale ultima affermazione, tuttavia, potrà ritenersi valida fin tanto che l’evento sia, come detto, successivo alla stipula del negozio e al preliminare non sia apposta alcuna condizione sospensiva.

D’altro canto, come ha rilevato il Tribunale nel caso di specie, sebbene l’attività della parte attrice nel procedimento de quo avesse certamente integrato l’attività di intermediazione ex art. 1754 Cod. civ., tuttavia, il diritto alla provvigione doveva ritenersi prescritto ai sensi del citato art. 2950 Cod. civ., giacché era inutilmente trascorso l’anno previsto dalla predetta norma senza che il diritto al compenso venisse azionato.

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Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers