Superbonus e altre agevolazioni edilizie: stop (quasi) definitivo a cessione del credito e sconto in fattura

Il Decreto Legge n. 11/2023, entrato in vigore il 17 febbraio 2023, ha disposto che non è più consentito l’esercizio della cessione del credito in favore della Pubblica Amministrazione e dello sconto in fattura per il Superbonus e per gli altri bonus edilizi.

Tuttavia, nonostante l’evidente introduzione di una “stretta” rispetto al regime previgente, è indispensabile precisare che ci sono dei casi in cui le nuove norme non trovano attuazione e che, dunque, consentono ancora di ottenere i benefici della “vecchia legge”.

Le nuove norme, infatti, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020 (i.e. incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, quindi fino al 16 febbraio 2023:

  1. risulti presentata la CILAS per gli interventi effettuati da privati;
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la presentata la CILAS per gli interventi effettuati dai condomini;
  3. risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Altresì, le norme del nuovo decreto legge non si applicano agli altri bonus edilizi (a titolo esemplificativo bonus casa, eco bonus) per i quali:

  1. in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  3. risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (i.e. interventi di recupero del patrimonio edilizio) o ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013 (i.s. sisma bonus).

In definitiva, alla luce delle nuove disposizioni, si potrà quindi continuare a optare per cessione del credito o sconto in fattura solamente per i lavori per cui prima dall’entrata in vigore del decreto sia stata presentata o CILAS (o la richiesta di titolo abitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione), mentre per tutti gli interventi successivi sarà utilizzabile solo la detrazione diretta IRPEF.

Buone vacanze!

Vi comunichiamo che lo Studio Legale SLS – Lawyers rimarrà chiuso dal 5 al 27 agosto 2023. Vi auguriamo di trascorrere serene e rigeneranti vacanze estive. Sarà un piacere, a partire dal 28 agosto 2023, continuare il percorso assieme a Voi tutti.

Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers