Nel caso analizzato dalla Suprema Corte di Cassazione il Tribunale di Civitavecchia aveva respinto una proposta di accordo, in quanto prevedeva il pagamento dilazionato del credito ipotecario vantato da una banca.
Tale provvedimento è stato oggetto di reclamo dinanzi al medesimo Tribunale, il quale lo ha rigettato osservando che la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati può riguardare solo la proposta di accordo con continuazione dell’attività di impresa e che il piano proposto non contemplava alcuna continuità. Inoltre, secondo il ragionamento del Tribunale, la durata massima della procedura non può superare i sei anni.
Il debitore ha proposto, dunque, ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, affermando, tra le altre cose, che è sempre possibile prevedere una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, anche laddove non sia prevista la continuazione dell’attività di impresa.
La Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, ha accolto il ricorso soffermandosi sulla questione del pagamento del mutuo ipotecario secondo l’originario piano di ammortamento.
Sul punto, l’art. 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dispone che la proposta di accordo che prevede la continuazione dell’attività di impresa e il piano del consumatore possono contemplare una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per i creditori privilegiati, a meno che non sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Lo scopo della norma è quello di tutelare il creditore privilegiato che si vede privato del diritto di soddisfacimento del proprio credito attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia, ma necessario all’imprenditore per la prosecuzione della attività, attraverso il suo pagamento entro un anno dalla omologazione del piano.
Qualora tra i crediti vi sia un mutuo ipotecario, la giurisprudenza di merito ha affermato che è possibile estinguere il debito secondo le rate previste dal piano di ammortamento. Secondo questo orientamento, la moratoria di cui all’art. 8, comma 4, legge 27 gennaio 2012, n. 3 trova applicazione solo nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario sia risolto; al contrario, laddove non sia stato risolto e il debitore intenda rispettare le scadenze, nulla osta all’omologa del piano.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sul punto, ha disatteso la suesposta interpretazione e ha affermato che l’art. 8, comma 4, legge 27 gennaio 2012, n. 3 non consente di ritardare il soddisfacimento dei creditori ipotecari, anche qualora le scadenze restassero quelle dell’originario piano di ammortamento.
Ulteriore problema affrontato dalla Corte concerne la possibilità di dilazionare il credito ipotecario.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che nella composizione della crisi da sovraindebitamento il debitore può sempre proporre una dilazione di pagamento del credito ipotecario.