Il Consiglio Notarile di Firenze con la massima n. 78/2022 affronta il tema molto dibattuto in giurisprudenza della possibilità o meno di nominare un amministratore “estraneo” nella società di persone, giungendo alla conclusione che la nomina dell’amministratore di società di persone che non sia anche socio della stessa è:
- inammissibile nella società in accomandita semplice;
- ammissibile nella società semplice, a patto che vi sia almeno un socio illimitatamente responsabile;
- ammissibile senza limitazioni nella società in nome collettivo.
Alle sopraindicate “conclusioni” il Consiglio Notarile di Firenze giunge contemperando i due orientamenti giurisprudenziali, di senso opposto, che si sono delineati sulla questione.
L’orientamento negativo (che non ammette la nomina di un soggetto esterno alla società) principalmente suffragato dall’idea che nella società di persone vigerebbe un principio di inscindibile connessione tra la qualità di socio illimitatamente responsabile e il potere gestionale della società: in altre parole, secondo tale orientamento, chi agisce per conto della società dovrebbe essere gravato da illimitata responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società stessa e sarebbe, dunque, inconcepibile che un amministratore non illimitatamente responsabile provochi responsabilità illimitata in capo ai soci.
L’orientamento positivo (che ammette la nomina di un soggetto esterno alla società) sostenuto dalla considerazione che, nelle disposizioni di legge che regolano la specifica materia, non è previsto un impedimento al fatto che l’operato di un non socio (i.e. amministratore estraneo) provochi responsabilità illimitata in capo ai soci. Ciò che si rinviene nella legge è unicamente la “tutela” per i creditori che devono poter contare sulla responsabilità illimitata:
- dei soci accomandatari di società in accomandita semplice (che sono necessariamente amministratori);
- dei soci di società semplice, salvo quelli che abbiano pattuito la limitazione di responsabilità;
- di tutti i soci della società in nome collettivo.
Ciò premesso, dal coordinamento dei due sopraesposti orientamenti, il Consiglio Notarile di Firenze fa discendere che se nella società in accomandita semplice non è possibile la nomina di un amministratore estraneo, essa è possibile nella Snc in ogni caso (poiché in questa ipotesi tutti i soci sono in ogni caso illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali) ed è, altresì, possibile nella società semplice, a condizione che almeno uno dei soci resti estraneo al patto di limitazione della responsabilità (reso possibile dall’art. 2267 c.c.).