La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31513/2021 ha statuito che in tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della simulazione di prelazione di cui all’art. 216, comma 3, parte seconda, L.F., la condotta di una impresa che, prima o durante la procedura fallimentare, consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento di propri preesistenti debiti verso la stessa banca, così trasformandosi i crediti vantati da quest’ultima verso l’impresa da chirografari in privilegiati e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore.
In tali casi, il concetto di simulazione di cui alla norma suindicata non deve essere inteso in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare tanto le condotte che realizzano la costituzione fittizia di un titolo preferenziale quanto quelle che trasformano un credito chirografario in credito assistito da cause di prelazione con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, poiché entrambe producono il medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum.
Il caso
- D. R. stipulò, con la Cassa di risparmio di Puglia S.p.A., un mutuo ipotecario di £ 200.000.000, utilizzato per ripianare esposizioni debitorie sue e del fratello P. entrambi debitori della banca.
In seguito, a causa della revoca degli affidamenti da parte di quest’ultima, A. D. R. fu dichiarato fallito e il fallimento agì giudizialmente nei confronti del menzionato istituto di credito per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che l’accensione del mutuo ipotecario costituì illecito penale perché, se avvenuta con il consenso del debitore, integra il reato di cui all’articolo 216 L.F. (bancarotta per distrazione e/o preferenziale) in quanto rivolta al trasferimento, a titolo gratuito, in favore di terzi, di denaro del fallito e a costituire il fittizio diritto di prelazione ipotecaria a vantaggio della banca trasformandone il credito chirografario in ipotecario;
L’adito Tribunale di Bari rigettò la domanda del Fallimento.
L’appello promosso dal fallimento contro questa decisione venne rigettato dalla Corte d’Appello di Bari.
Avverso la suddetta sentenza il Fallimento depositava ricorso in cassazione.
La soluzione adottata dalla Suprema Corte
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Secondo gli Ermellini, costituisce principio di diritto qui condiviso e da ribadirsi quello per cui, in tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della simulazione di prelazione di cui all’art. 216, comma 3, parte seconda, L.F., la condotta di una impresa che, prima o durante la procedura fallimentare, consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento di propri preesistenti debiti verso la stessa banca, così trasformandosi i crediti vantati da quest’ultima verso l’impresa da chirografari in privilegiati e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore. In tali casi, il concetto di simulazione di cui alla norma suindicata non deve essere inteso in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare tanto le condotte che realizzano la costituzione fittizia di un titolo preferenziale quanto quelle che trasformano un credito chirografario in credito assistito da cause di prelazione con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, poiché entrambe producono il medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum.
Ecco perché, da sempre, fra le ipotesi di simulazione dei titoli di prelazione, la giurisprudenza fa rientrare anche il caso in cui si proceda a immotivata novazione del credito e la nuova posizione creditoria sia assistita da un titolo di garanzia.
È noto, poi, che la bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico, richiedendo che l’imputato agisca al fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. Il pregiudizio degli altri creditori, però, non è collegato alla finalità dell’agire, per cui non costituisce oggetto del dolo specifico tale risultato, essendo sufficiente che il fallito si rappresenti la possibilità di ledere i creditori non favoriti, secondo i principi del dolo. In tal senso, l’elemento soggettivo è ravvisabile ogni qual volta l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore secondo lo schema tipico del dolo.
Nell’odierna vicenda, dunque, il dolo suddetto doveva valutarsi tenuto conto proprio della natura della complessiva operazione posta in essere da A. D. R., poi fallito, con la banca concedente il mutuo, la quale era consapevole che l’operazione in discussione altro non era che un mero rifinanziamento ipotecario di precedenti debiti chirografari, nei suoi confronti, del D. R. che non trovava altra ragione che quella di favorire esclusivamente la banca erogante mediante la creazione, in suo favore, di un titolo preferenziale; in tal guisa chiaramente alterando la par condicio creditorum.