Sì al licenziamento via email durante il periodo di prova

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte trae origine da una sentenza di rigetto della domanda che era stata proposta da un giovane assunto con mansioni di pilota il quale aveva chiesto con il proprio scritto difensivo: (i) l’accertamento della nullità del patto di prova apposto al proprio contratto ovvero la nullità e/o illegittimità e/o l’inefficacia del licenziamento per mancato superamento della prova; (ii) la condanna del datore di lavoro alla sua reintegra in servizio; (iii) il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e non percepite.

La società convenuta, tuttavia, aveva fornito prova dell’avvenuta comunicazione di licenziamento al dipendente ed infatti, aveva prodotto in giudizio sia la lettera raccomandata sia la comunicazione di licenziamento inviata a mezzo mail al lavoratore sia delle successive comunicazioni email che il lavoratore aveva inviato a terzi soggetti con le quali li informava della cessazione del proprio rapporto di lavoro (in tal modo confermando in maniera inequivocabile che aveva ricevuto la comunicazione mail).

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha osservato che, durante il periodo di prova, per il licenziamento non è richiesto dalla legge l’atto scritto. Sul punto, infatti, è chiara la L. n. 604/1966 ove viene sancito che le garanzie dalla stessa previste per i casi di licenziamento (i.e. tra le altre, la forma scritta) possano trovare applicazione ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Ciò posto, secondo la Cassazione il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità.

Il requisito, così inteso, era stato pienamente eseguito nella fattispecie in oggetto dal momento che, in punto di fatto, la sentenza di merito aveva accertato che:

  • con comunicazione via mail la società aveva trasmesso in allegato l’atto di licenziamento;
  • detta comunicazione era stata ricevuta dal pilota in prova, come dimostrato dal contenuto delle successive email da lui inviate ai colleghi di lavoro, nelle quali li rendeva edotti della cessazione del proprio rapporto di lavoro.