Segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie: deve essere effettuato anche per importi modesti

La vicenda trae origine a seguito di un ricorso d’urgenza presentato da un privato con il quale veniva chiesto alla società finanziaria di provvedere alla cancellazione della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi e a ogni altra banca dati d’informazione creditizia, nonché il risarcimento del danno patrimoniale – per mancato utilizzo della linea di credito e per impossibilità di richiedere un nuovo finanziamento – oltre al danno alla reputazione.

Parte ricorrente deduceva: 1) di aver sottoscritto un contratto di prestito personale e un contratto relativo alla carta di credito ad opzione, 2) che, a causa di un temporaneo momento di difficoltà economica, comunicava alla società creditrice di non poter adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte; 3) che, superato il momento di difficoltà, le rate del finanziamento venivano pagate con regolarità, mentre quelle afferenti la carta di credito soltanto saltuariamente, 4) che, la società finanziaria la aveva avvisata che, se non avesse provveduto al saldo del debito residuo, avrebbe effettuato la segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia; 5) che, nonostante il pagamento, la creditrice aveva già effettuato la segnalazione; 6) che, ignara della predetta segnalazione, aveva deciso di vendere il proprio appartamento e di acquistarne uno nuovo, 7) che veniva avvisata dal proprio istituto bancario del blocco della carta di credito a seguito di “evidenze presenti nelle banche dati”; 8) che tale segnalazione le aveva impedito di accedere ad un mutuo necessario per poter affrontare le spese di ristrutturazione della nuova casa.

La ricorrente imputava, quindi, alla società finanziaria la violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 7 del Codice Deontologico di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8, lamentando un danno patrimoniale – per mancato utilizzo della linea di credito della carta e impossibilità a richiedere un nuovo finanziamento – nonché un danno alla reputazione.

Si costituiva la società finanziaria chiarendo di avere segnalato la ricorrente unicamente alla CRIF s.p.a. (Centrale Rischi Finanziari S.p.a.), essendosi attenuta alla disciplina di settore ed avendo di volta in volta comunicato alla stessa le conseguenze derivanti dai suoi ripetuti inadempimenti.

Il Tribunale mantovano, rilevato che il nominativo della ricorrente non era stato segnalato a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, accertava che la medesima aveva più volte pagato in ritardo le rate di rimborso del finanziamento ovvero della carta di credito e che, in relazione a ciascuno di tali ritardi, la società finanziaria l’aveva avvisata del fatto che il suo nome sarebbe stato registrato nei sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Codice Deontologico di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8 e dell’art. 125 comma 3 d. lgs. 385/1993.

Una volta appurata l’esistenza degli “avvisi di segnalazione” il giudice lombardo stabiliva che “deve essere segnalato alla CRIF s.p.a anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili e anche per importi modesti, posto che le segnalazioni effettuata a tale banca dati – finalizzate a innalzare la qualità e migliorare la stabilità finanziaria del sistema creditizio – riguardano le insolvenze, (da intendersi situazioni meno gravi caratterizzate da incapacità transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre alla Centrale Rischi della Banca d’Italia vanno comunicate le sofferenze e cioè le esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza – anche non accertata giudizialmente – o in situazione sostanzialmente equiparabile”.

La decisione richiama l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, per le segnalazioni alla CRIF S.p.A, non valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, essendo diverse le finalità perseguite dai due istituti (Cass. civ. Sez. III, 22/08/2018 n. 20896).

Se, infatti, per la indicazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l’accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo, inteso come grave e non transitoria difficoltà economica determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, così non è per le SIC, le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze e i semplici ritardi, al fine di permettere di valutare al sistema creditizio l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’allocazione del danaro.

Ciò posto, è lecita la comunicazione dei ritardi nei pagamenti alla CRIF S.p.a. da parte della società finanziaria se questa fornisce la prova di avere inviato le comunicazioni previste dall’art 4 comma 7 delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004 n. 8.