S.r.l.: è cedibile il diritto di opzione in caso di aumento di capitale, salva diversa previsione statutaria

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9460/2021 ha stabilito che il trasferimento del diritto di opzione può ritenersi precluso solo in presenza di una regolamentazione statutaria che sia direttamente o indirettamente incompatibile con esso. Assumono, cioè, portata ostativa, rispetto alla cessione dell’opzione, sia la disposizione dello statuto che espressamente la vieti, sia quella che escluda la libera circolazione delle partecipazioni societarie.

Il caso

In data 13 novembre 2006 l’assemblea straordinaria della società Alfa deliberava l’azzeramento del capitale sociale, in conseguenza di perdite risultanti dal bilancio straordinario chiuso al 31 agosto 2006, e il contestuale aumento del capitale stesso a euro 10.200,00; deliberava, altresì, un secondo aumento di capitale a euro 3.200.000,00.

I soci di minoranza proponevano una prima impugnazione della delibera assembleare avanti al Tribunale di Sassari il quale, con sentenza del 30 marzo 2010, dichiarava inammissibili le domande spiegate dagli attori.

Pronunciandosi sul gravame avverso tale sentenza, la Corte di appello di Cagliari, rigettava l’appello.

Una seconda impugnazione della delibera adottata nella nominata assemblea del 13 novembre 2006 era respinta dal Tribunale sassarese.

Anche in questo caso aveva corso il giudizio di appello; questo era definito con sentenza di rigetto della Corte di Cagliari.

Le due pronunce sono state impugnate con due ricorsi per cassazione che sono stati rigettati dalla Suprema Corte.

Motivazioni

I Giudici di legittimità hanno osservato che il primo comma dell’art. 2481 bis c.c. si occupa della previsione statutaria che consenta un aumento di capitale da attuarsi mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi: la disposizione ha quindi ad oggetto una modalità di capitalizzazione della società che, basandosi sull’offerta delle nuove partecipazioni a soggetti estranei alla società, comporta una compressione del diritto di opzione spettante ai soci. In tal senso, la fattispecie presa in considerazione dalla norma appare non sovrapponibile a quella di cui si dibatte; l’art. 2481 bis contempla infatti un regolamento statutario che sottrae le nuove quote al diritto di opzione, mentre l’ipotesi presa qui in considerazione presuppone un dato di partenza di segno opposto: e cioè la titolarità, in capo al socio, del diritto di opzione sulle quote di nuova emissione (di cui si predica la cedibilità).

Quanto, poi, al carattere personalistico della società a responsabilità limitata, esso, secondo la dottrina, può intendersi in due distinti significati. In una prima declinazione tale connotato è atto a descrivere la tendenziale chiusura della società a responsabilità limitata a soggetti terzi, che non potrebbero quindi farvi ingresso: in tale prospettiva, la detta società sarebbe dunque qualificata dal dato della sostanziale immutabilità della sua componente soggettiva, rappresentata dai soci. In una seconda accezione di senso il carattere personalistico della società a responsabilità limitata è da riferire al ruolo che la partecipazione sociale assegna ad un socio rispetto agli altri: la dimensione personale della società sarebbe quindi da correlare alla volontà del legislatore di mantenere inalterata non già la composizione della società (che ben potrebbe essere esposta all’ingresso di nuovi soci), ma la misura della partecipazione del singolo socio. Rileverebbe, in altri termini, la valorizzazione, da parte del legislatore, dell’interesse del socio stesso a non vedere diluita la consistenza della partecipazione posseduta (e, di conseguenza, la consistenza dei diritti, amministrativi e patrimoniali, che da essa dipendono).

Nel primo significato la connotazione personalistica della società si opporrebbe alla libera cessione del diritto di opzione, dal momento che, attraverso il trasferimento del detto diritto a terzi, che poi lo esercitino, l’originaria composizione della società verrebbe a certamente a modificarsi.

E’ difficile credere, tuttavia, che la società a responsabilità limitata sia definita, in termini generali, da una tale esaltazione dell’intuitus personae: basti considerare, in proposito, che a norma dell’art. 2469, comma 1, c.c., le partecipazioni della detta società sono liberamente trasferibili, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo; in base alla predetta norma, dunque, la società in questione è concepita dal legislatore come un ente aperto, almeno di regola, all’ingresso di nuovi soci. Appare pertanto preferibile l’opinione che intende il carattere personalistico della società in senso, per così dire, debole: avendo cioè riguardo al ricordato interesse del socio a non vedere ridotta la propria partecipazione all’interno della compagine. E’ precisamente in tale chiave che si spiega, del resto, la disciplina del diritto di opzione, giacché tale regolamentazione, contenuta nel cit. art. 2481 bis, è diretta a preservare, in seno alla società, i medesimi rapporti di forza tra i soci: questi, infatti, con l’esercizio del detto diritto, sono posti nella condizione di acquisire quote di nuova emissione in misura proporzionale a quelle già possedute.

In tal senso, non è dato di ravvisare, in linea di principio, ragioni che ostino alla configurabilità della trasferibilità del diritto di opzione del singolo socio. Se, infatti, la richiamata disciplina del diritto di opzione è intesa a tutelare l’interesse del socio a mantenere inalterata la propria partecipazione all’interno della società, quel che rileva è la volontà di tale soggetto di dare attuazione a tale interesse: ove, dunque, una volontà in tal senso difetti (perché l’interessato non intende conservare la partecipazione fino ad allora posseduta, o non è in grado di mantenerla, mancando delle disponibilità economiche necessarie a tal fine) deve ritenersi che egli possa privarsi del diritto di opzione che gli spetta, rinunciandovi o cedendolo a terzi.

Il trasferimento del diritto di opzione può allora ritenersi precluso solo in presenza di una regolamentazione statutaria che sia direttamente o indirettamente incompatibile con esso. Assumono, cioè, portata ostativa, rispetto alla cessione dell’opzione, sia la disposizione dello statuto che espressamente la vieti, sia quella che escluda la libera circolazione delle partecipazioni societarie.

In termini generali, può ritenersi, allora, che il socio, anteriormente alla scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di opzione, possa liberamente cedere il diritto stesso a terzi non soci, salva la contraria previsione dello statuto dettata in tema di aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti, e sempre che lo stesso statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.