Revoca del bancomat e segnalazione alla centrale rischi: la banca deve darne preavviso al cliente

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte verteva sulla seguente questione:

il conto corrente intestato a Tizio, privo di affidamento e in passivo da alcuni mesi veniva unilateralmente estinto dalla banca Alfa.

Veniva contestualmente revocata la carta bancomat e veniva effettuata la segnalazione di revoca in Centrale d’Allarme Interbancaria.

A fronte di ciò, Tizio ricorreva dinanzi al Tribunale di Verona chiedendo la rettifica della segnalazione di revoca della carta di debito alla C.A.I. per omesso preavviso e, contestualmente, chiedeva la condanna della banca al risarcimento dei danni per lesione del diritto all’immagine commerciale e personale.

Il Tribunale, dopo aver accertato che il saldo passivo era stato determinato dal progressivo maturare a debito sia del canone per l’uso della carta di debito che di interessi e spese, dichiarava la legittimità della procedura seguita dalla banca per la revoca della carta e la segnalazione in C.A.I., rilevando attraverso il richiamo: (i) alla L. 386/1990; (ii) al Regolamento della Banca d’Italia del 2002; (iii) al D.M. 485/01, l’insussistenza di “alcun obbligo di preavviso al correntista della revoca della carta di debito da parte dell’emittente”.

Tizio ricorreva in Cassazione censurando l’illegittimità della segnalazione in Centrale di Allarme Interbancaria, effettuata dall’intermediario in totale assenza di una preventiva comunicazione al correntista. Nel resistere con controricorso, la banca asseriva di aver ottemperato a precise disposizioni di legge che rendevano il comportamento tenuto incensurabile.

La Corte di Cassazione accoglieva il gravame offrendo importanti chiarimenti in ordine all’ancoraggio normativo dei doveri della banca nello svolgimento del rapporto con il singolo cliente.

Secondo i Giudici l’onere di comunicazione al cliente della revoca della carta e della segnalazione alla C.A.I. trova la sua fonte nell’art. 125 quater TUB, che consente alla banca di recedere dal contratto previo preavviso di “almeno due mesi” e che garantisce, tramite il congruo e ragionevole preavviso, di esercitare il recesso secondo correttezza e buona fede.

Poiché nel caso di specie l’intermediario non aveva provveduto a comunicare al cliente la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto di cui alla carta di debito, la revoca e la correlata segnalazione erano da considerarsi inefficaci, ragion per cui la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15500/2018 accoglieva il ricorso.