Responsabilità della banca: se viene compilato male il modulo F24 deve risarcire il danno per comunicazione non tempestiva

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di condanna della Banca al risarcimento del danno scaturente dalla violazione degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente e relativi alla immediata informativa da dare al cliente.

Secondo la tesi della ricorrente in occasione del pagamento dell’Irpef mediante compilazione del modulo F24, la banca, pur nelle condizioni di avvedersi dell’errore della cliente derivante dalla mancata compilazione di alcuni campi del modello, non aveva comunicato nulla alla correntista.

L’errore, peraltro, non era rimasto privo di conseguenze poiché il pagamento dell’imposta non era stato effettuato nei termini di legge e l’Agenzia delle Entrate aveva avviato il meccanismo di riscossione notificando una cartella di pagamento.

Il Tribunale di Roma aveva attribuito la responsabilità dell’errata compilazione del modulo F24 esclusivamente alla ricorrente, ritenendo assolto l’onere informativo da parte dell’istituto con l’annotazione dello storno del pagamento e con la successiva comunicazione dell’estratto conto.

La Corte di Cassazione, tuttavia, censura il contegno della banca per violazione degli obblighi su di essa gravanti, derivanti dalle regole del mandato ai sensi dell’art. 1856 c.c.

E infatti, secondo la Suprema Corte l’adempimento degli obblighi gravanti sul mandatario non è circoscritto al compimento degli atti per i quali il mandato fu conferito, ma coinvolge necessariamente anche gli atti preparatori e strumentali alla sua esecuzione e quelli ulteriori che ne costituiscano il necessario completamento, ivi compreso il dovere di informare il mandante della mancanza/inidoneità dei documenti occorrenti per l’espletamento dell’incarico.

Ciò non comporta la necessità di far rilevare al correntista l’errore commesso nell’esatto momento in cui si è verificato, ma piuttosto di doverglielo comunicare una volta constatata l’impossibilità di procedere all’esecuzione dell’operazione.

Sotto tale profilo, pertanto, secondo la Cassazione non è condivisibile la decisione dei Giudici di merito che avevano ritenuto assolti gli obblighi imposti alla banca attraverso l’annotazione dello storno del pagamento nelle proprie scritture contabili, tale ottemperanza, infatti, non riveste evidentemente natura di comunicazione di carattere recettizio per il correntista.

La data di effettiva comunicazione della mancata esecuzione del mandato va ricondotta piuttosto a quella in cui la ricorrente ha ricevuto l’estratto conto periodico del trimestre di riferimento.

La Suprema Corte, in conclusione, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, al quale competerà stabilire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo accertato tra la constatata impossibilità di eseguire l’operazione e la relativa comunicazione alla correntista.