Qual è la rilevanza probatoria delle conversazioni Whatsapp? La Cassazione risponde!

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta con la quale un soggetto era stato condannato per il delitto di atti persecutori (i.e. stalking) a danno della sua ex fidanzata.

In particolare, tra gli altri motivi di censura della sentenza, l’imputato lamentava il fatto che il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure difensive che attenevano alla scarsa credibilità della persona offesa, la quale non era vittima dell’imputato, posto che con questo aveva continuato ad intrattenere rapporti affettuosi anche dopo averlo denunciato. Tutto ciò era dimostrato dalla trascrizione delle conversazioni svoltesi su Whatsapp che non erano state (erroneamente) acquisite tra gli atti del processo.

Ed infatti, secondo la difesa, l’acquisizione delle predette trascrizioni avrebbe consentito alla Corte d’Appello di riqualificare i fatti contestati all’imputato nei meno gravi delitti di ingiuria e diffamazione.

Ciò posto, i Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 49016/2017, tra le altre statuizioni, si sono in particolare soffermati sulla rilevanza probatoria delle conversazioni “Whatsapp”.

Osservano infatti gli ermellini che: “per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l’art. 234, comma 1, c.p.p. prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale: tanto perché occorre controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato”.