IL CASO
Dopo ripetute segnalazioni, l’affittuario di un’unità immobiliare ha deciso di risolvere il contratto di locazione prima della scadenza pattuita poiché la casa era interessata da fenomeni dannosi dovuti a una scarsa tempestività del condominio nella riparazione della copertura dell’edificio che era interessata da lungo tempo da infiltrazioni di acque meteoriche.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Secondo l’art. 1598 c.c. il locatore è tenuto a tutelare il conduttore dalle molestie che, arrecate da terzi, che ne diminuiscono l’uso o il godimento. Tale previsione trova applicazione anche nel caso in cui l’immobile, adibito ad abitazione, risenta dei danni causati da una scarsa impermeabilizzazione del tetto.
Il conduttore a sua tutela può indifferentemente agire sia nei confronti del diretto responsabile per l’eliminazione delle cause che provocano la molestia, sia nei riguardi del locatore/proprietario per ottenere da quest’ultimo l’eliminazione delle infiltrazioni. In tale ultimo caso, sarà poi eventualmente il proprietario dell’appartamento (chiamato in causa dal conduttore) ad agire a sua volta contro il terzo responsabile.
Ciò detto, nel caso di specie, il giudice, facendo leva sui suddetti principi, ha condannato il condominio a rifondere al locatore i danni subiti dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione, senza il rispetto del termine di preavviso di cinque mesi quantificati nell’importo di €. 4.800,00 oltre interessi.
Oltre a ciò, il condominio è stato condannato a risarcire il danno materiale che parte delle perdite d’acqua avevano causato ad alcuni elettrodomestici ed a pagare una somma a titolo di risarcimento per il comportamento (come definito nella sentenza) “latitante” tenuto nella fase stragiudiziale.