Locazione: la proroga del contratto non si estende alla sublocazione

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla titolare di un contratto di sublocazione la quale deduceva che nessun canone doveva essere da lei pagato poiché, sebbene il contratto di locazione “principale” fosse stato prorogato, quello di sublocazione in realtà era inesistente in quanto scaduto e non rinnovato.

Il tribunale di prime cure accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Tale decisione, tuttavia, veniva riformata dalla Corte d’Appello.

Ciò posto, la subconduttrice al fine di tutelare il proprio diritto ricorreva in Cassazione rilevando che, sebbene la sublocazione costituisca un rapporto locatizio “derivato dal contratto originale”, il subconduttore non potrà essere costretto a subire le modifiche del rapporto principale che non sono state espressamente da esso accettate.

Ed infatti, sottolineava la ricorrente che qualora il subconduttore dovesse sottostare alle modifiche contrattuali del contratto originario, ivi inclusa la proroga dello stesso, si verrebbe a delineare una situazione di vantaggio del sublocatore.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha precisato che seppur il contratto di sublocazione sia collegato a quello di locazione ciò non dà luogo a un contratto unico, ma a una pluralità coordinata di contratti che, dunque, rimangono entità negoziali autonome.

Ciò posto, le parti del rapporto principale non hanno autonomia negoziale relativamente al contratto di sublocazione poiché potrebbe derivarne un pregiudizio per il subconduttore.

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Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers