L’imprenditore può sottrarsi al fallimento anche senza produrre i bilanci

Con l’ordinanza n. 25025/2020 la Suprema Corte affronta un tema assai dibattuto, ossia, quale sia la documentazione da produrre in giudizio per dare la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali rilevanti per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente.

È noto che dopo la riforma della legge fallimentare del ’42, introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, cui ha fatto seguito il correttivo del 2017, oggi restano sottratti alla dichiarazione di fallimento tutti gli imprenditori commerciali – siano essi costituiti in forma societaria o individuale – che non superino determinati indici dimensionali, agganciati all’attivo patrimoniale, al fatturato e all’esposizione debitoria complessiva, come fissati dall’art. 1, comma secondo, l.fall.; sappiamo poi che il tribunale fallimentare, in occasione della convocazione del debitore in vista della sua prevista audizione, ai sensi dell’art. 15, comma quarto, l.fall., deve sempre disporre “che l’imprenditore deposi i bilanci degli ultimi tre esercizi”.

Nella vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, una S.r.l. aveva proposto reclamo contro la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento innanzi alla Corte d’Appello, sostenendo, tra le altre ragioni di doglianza, di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali, per difetto di tutti i requisiti dimensionali sopra descritti.

La Corte d’Appello aveva respinto il gravame sul punto assumendo, anzitutto, che i bilanci dell’ultimo triennio prodotti dalla reclamante non potevano essere valorizzati in giudizio, non essendo stati approvati dall’assemblea dei soci e tantomeno iscritti nel registro delle imprese; inoltre, secondo la sentenza di gravame, il registro delle fatture prodotto dalla fallita, denotava una certa “confusione contabile”, visto che le fatture erano state annotate con una numerazione difforme rispetto a quella risultante dalle relative dichiarazioni fiscali ai fini IVA.

L’istante, allora, propone ricorso per Cassazione; e in uno dei motivi formulati sottolinea come il giudice di merito avesse omesso di prendere in esame sia la restante documentazione prodotta nel giudizio di reclamo dalla società (in particolare il libro giornale, le schede contabili di clienti e fornitori e gli estratti conto bancari), sia le risultanze degli accertamenti che erano stati disposti dal tribunale per il tramite della Guardia di Finanza, nel corso del procedimento c.d. prefallimentare.

Orbene, in ordine all’esatta portata dei bilanci ai fini della dichiarazione di fallimento di una impresa costituita in forma societaria, l’orientamento della S.C. sembra registrare una certa “evoluzione” nel corso degli anni.

Così, nelle prime pronunce il Giudice di legittimità ha affermato perentoriamente che ai fini della prova da parte dell’imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma secondo, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono “la base documentale imprescindibile”; peraltro, non trattandosi all’evidenza di una prova legale, ove detti bilanci non siano considerati attendibili dal giudice, l’imprenditore rimane comunque onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità

Successivamente, la medesima S.C. ha affermato che ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, i quali, pur costituendo “strumenti di prova privilegiati”, non sono espressamente menzionati – come fonte di prova – nell’art. 1, comma secondo, l.fall.

Con la sentenza in esame, la S.C. mostra di voler fare un ulteriore passo avanti, nell’interpretazione della normativa qui in discussione.

Si afferma infatti che il bilancio di esercizio ha certamente la funzione specifica di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa cui si riferisce; ma la verifica dei requisiti di fallibilità “si manifesta come un campo di indagine aperto e disponibile”.

In definitiva, secondo la pronuncia in esame, ancorché la legge fallimentare oneri l’imprenditore di cui si disposta l’audizione nella fase prefallimentare, del deposito dei bilanci dell’ultimo triennio, quest’ultimo potrà omettere di ottemperare al disposto della legge senza conseguenze negative di sorta, a condizione che fornisca al giudice scritture alternative ai bilanci, idonee comunque a dimostrare che non siano state superate le soglie ex lege.

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