La violazione del quorum è presupposto per la sospensione della delibera assembleare?

Le modifiche della composizione e della tipologia dell’organo amministrativo assunte in violazione delle norme di legge e statutarie integrano il presupposto del periculum in mora ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione in via cautelare dell’efficacia della delibera assembleare, in quanto la permanenza in carica di un CdA invalidamente nominato riveste “carattere pregiudizievole per la stabilità della stessa organizzazione sociale”, sì da far prevale l’interesse del socio ricorrente, in linea con l’interesse della stessa società alla regolare costituzione del proprio organo gestorio. Così si è espresso il Tribunale di Milano, Sez. Specializzata in materia di imprese, con l’ordinanza del 2 dicembre 2020.

Nel caso di specie la Società Alfa impugnava ex artt. 2479 ter e 2378 c.c. la delibera assembleare assunta in data 19/06/2020 dalla Società Beta, lamentando che con la stessa fosse stato nominato un nuovo organo amministrativo in violazione delle disposizioni di legge e dello statuto sociale, e instando altresì in via cautelare per la sospensione dell’esecuzione e dell’efficacia di detta delibera.

Resisteva la Società Beta, asserendo che si era unicamente provveduto a prendere atto delle dimissioni del Presidente del CdA, riducendo conseguentemente il numero dei componenti del Consiglio stesso e confermando in carica gli amministratori già nominati, senza procedere alla sostituzione del componente dimissionario.

Il Tribunale, accertato che con la delibera assunta in data 19/06/2020 l’assemblea della Beta S.r.l aveva di fatto proceduto alla nomina di un nuovo organo amministrativo, avendo modificato composizione, Presidenza e durata del CdA, con il voto favorevole dei soci rappresentanti soltanto il 66,6 % del capitale sociale a fronte di un quorum deliberativo fissato dallo statuto sociale nel 75% del capitale; ritenuto altresì che tale delibera comportasse “la compressione permanente del diritto dei soci e della Società di essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto, diritto la cui lesione comporta instabilità, incertezza e disagio organizzativo di per se stessi destinati a ripercuotersi negativamente sull’attività della società”; rilevata pertanto la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l’esecuzione e l’efficacia della delibera impugnata.

Nel caso di specie, la sussistenza del fumus boni iuris è stata correttamente riconosciuta dal Tribunale nella violazione delle previsioni statutarie in merito al quorum deliberativo per la nomina dell’organo gestorio: le difese della Società Beta sul punto non potevano essere condivise, in quanto – anche a seguito delle dimissioni del Presidente del CdA – sarebbe stato sufficiente provvedere alla sostituzione del componente dimissionario, come previsto dall’art. 2386, comma 1, c.c., per garantire la prosecuzione dell’attività dello stesso organo.

Quanto al periculum in mora, come già evidenziato, il Giudice lo ha ritenuto integrato dalla “compressione permanente del diritto dei soci e della Società ad essere gestiti da un organo amministrativo validamente nominato”, diritto la cui lesione comporta instabilità, incertezza e disagio organizzativo destinati a ledere non solo gli interessi del socio ricorrente ma la stessa attività della società.

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Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers