La Suprema Corte di Cassazione alle prese con la definizione di “operazione soggettivamente implicita”

La Suprema Corte di Cassazione chiarisce quali operazioni possono definirsi soggettivamente inesistenti e rilevanti al fine di integrare la fattispecie di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, lett. a), D.lgs. 74/2000. Tale norma, infatti, precisa come per fatture inesistenti si debbano intendere quelle emesse: «…a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».

Dunque, a mente della richiamata disposizione si considerano fatture per operazioni inesistenti (c.d. FOI):

  1. quelle emesse a fronte di operazioni in tutto (o parzialmente) non effettuate;
  2. quelle in cui sia indicato un corrispettivo o un un’imposta sul valore aggiunto in una misura superiore a quella reale;
  3. quelle che imputino l’operazione a soggetti differenti da coloro che l’abbiano effettuata. Proprio in relazione a tale ultimo punto si esplica l’opera chiarificatrice ed ermeneutica della Cassazione.

La Suprema Corte ha precisato, primariamente, come per fatture soggettivamente inesistenti debbano intendersi, più in generale, quelle in cui sia apprezzabile una divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà “attinente” a uno dei soggetti intervenienti nell’operazione rappresentata in fattura.

Ciò detto, i Giudici di legittimità evidenziano come nel concetto di “inesistenza soggettiva” dell’operazione effettuata e dedotta in fattura dovrà rientrare non solo il caso in cui l’inesistenza possa riferirsi a colui che abbia emesso il documento – è il caso delle c.d. frodi carosello che utilizzano uno schema “triangolare” in cui si realizzano più cessioni di beni tra società aventi sede in diversi Stati membri UE finalizzate a permettere la detrazione dell’IVA inerente a tali cessioni da parte di una delle predette società – ma anche quando sia possibile individuare una c.d. “interposizione fittizia” tra le parti che abbiano preso parte all’operazione economica in conseguenza della quale la fattura è stata emessa.

Dunque, e di conseguenza, per operazione soggettivamente inesistente dovrà certamente intendersi quella che non sia realmente incorsa tra l’emittente della fattura e il precettore della medesima, potendo riguardare la diversità tanto il soggetto che abbia in concreto emesso la fattura – ma che, in realtà, non abbia effettuato la prestazione – quanto, e anche, secondo la lettura interpretativa della Corte, il caso in cui la prestazione non sia stata effettuata in favore del soggetto destinatario del documento fiscale. In quest’ultimo caso, dunque, il destinatario della fattura non sarà né il beneficiario della prestazione né, a ben vedere, committente dell’opera in conseguenza della quale la fattura sia stata emessa.

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Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers