La start up innovativa fallisce anche se iscritta nel registro speciale

La recentissima pronuncia della Corte d’Appello di Brescia – resa in un reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una start up innovativa – prende posizione sulla controversa tematica della fallibilità di tali società e della valenza – costitutiva o dichiarativa – dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start up innovative.

Occorre ricordare che l’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17/12/2012 n. 221, introduttivo della disciplina di tale tipo di società, definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: vi rientrano, pertanto, le s.r.l. (anche in forma semplificata od a capitale ridotto), le s.p.a., le s.a.p.a. e le società cooperative. Per poter essere definita start up innovativa la società deve possedere determinati requisiti, fra i quali l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, riguardante lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Ai sensi dell’art. 31 del D.L. 179/2012, “la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”, ovvero le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, per un periodo di 5 anni dalla data di costituzione della società.

Secondo una parte della giurisprudenza di merito, la condizione necessaria per ritenere una start up innovativa esente dalle procedure concorsuali non sarebbe rappresentata dall’iscrizione dell’impresa nell’apposito registro previsto dall’art. 25 D.L. 179/2012 o, ma dalla ricorrenza effettiva di tutti i presupposti richiesti dalla stessa norma per la qualificazione dell’impresa come start up innovativa. Secondo tale orientamento, quindi, l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative non costituirebbe requisito necessario e sufficiente affinché la società possa essere qualificata alla stregua di start up innovativa e, dunque, essere ritenuta esente dalla procedura fallimentare, potendo la stessa beneficiare di tale esenzione soltanto dopo aver dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti legali qualificatori della start up innovativa.

La pronuncia in commento mostra di aderire a tale orientamento, affermando che l’esenzione dalle procedure concorsuali prevista dall’art. 31 D.L. 179/2012 presuppone non solo l’iscrizione della società nell’apposito registro speciale ma anche l’effettivo possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25 D.L. 179/2012 per la qualificazione della società come start up innovativa. Sulla scorta di tale principio, i Giudici bresciani sono scesi ad esaminare in concreto il possesso da parte della società fallita dei requisiti di che trattasi, giungendo ad escludere la qualificabilità della stessa quale start up innovativa, in ragione della riscontrata carenza del requisito della innovatività dei prodotti e dei servizi nonché sul rilievo per cui la società non sarebbe mai stata titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa relativa ad una invenzione industriale, avendo soltanto presentato una domanda di brevetto per invenzione industriale.

La Corte d’Appello di Brescia ha infine statuito che l’esclusione della start up dall’applicazione dell’esenzione dalle procedure fallimentari sarebbe comunque giustificata dal fatto che la società sarebbe stata posta in liquidazione e, quindi, non sarebbe più risultata “attiva”: secondo la pronuncia, una start up innovativa, per perseguire gli obiettivi posti dal legislatore in tema di crescita sostenibile e di sviluppo tecnologico e per essere iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, beneficiando della disciplina di speciale favore ad essa riservata, deve essere attiva.

Allo scioglimento di una società, invece, consegue l’avvio della fase liquidatoria, che comporta inevitabilmente l’arresto della fase di progettazione e di produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa.