La legge di Bilancio per il 2023, all’articolo 1, ha previsto che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (tale data che è riportata nella cartella di pagamento nella sezione “dettaglio addebiti) possono essere estinti senza interessi, sanzioni, interessi di mora, o sanzioni e somme aggiuntive, e somme maturate a titolo di aggio.
Ciò significa che si versano unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Modalità e termine di presentazione della domanda
Il servizio per presentare la domanda di adesione alla rottamazione quater è attivo sul sito dell’Agenzia Entrate e Riscossione dal 20 gennaio 2023 e fino al 2 maggio 2023.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato, alternativamente:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
- nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute per la definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
I pagamenti sono considerati regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. In caso contrario, infatti, il beneficio derivante dall’adesione alla rottamazione verrà perso e l’Agente della Riscossione potrà agire a tutela del proprio diritto di credito.
Rapporto tra domanda di rottamazione e giudizi pendenti
Nella domanda, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Comunicazione di accoglimento della domanda
L’accoglimento della domanda di rottamazione verrà comunicato dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2023, unitamente all’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.