La mancata accettazione della nomina non incide sulla validità della delibera assembleare relativa

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2025/2020, prende in considerazione lo spinoso tema relativo alla sorte della delibera assembleare di nomina dell’amministratore a cui, però, non sia conseguita l’accettazione dell’amministratore medesimo.

Sotto tale profilo, la Corte meneghina osserva come l’art. 2479-ter c.c., ai commi 1 e 3 – i quali, rispettivamente, stabiliscono: «Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità» e «Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite» – faccia riferimento a due differenti tipi di invalidità. La prima di esse, più in particolare, potrà essere ricondotta ai casi di adozione di delibere in violazione della legge o dello statuto o, anche, assunte grazie alla partecipazione determinante di soci portatori di interessi confliggenti con quelli della società stessa; la seconda, invece, riguarderà le delibere aventi oggetto illecito o impossibile o, ugualmente, quelle adottate in assenza totale di informazioni.

Orbene. Il Tribunale di Milano – considerando la mancata partecipazione all’assemblea di assunzione della delibera del nominando amministratore e, comunque, la mancata accettazione della nomina da parte di quest’ultimo – giunge a ritenere non integrata alcuna delle fattispecie di invalidità sopra ricordate.

In particolare, nella sentenza qui in commento si rileva come la delibera di nomina dell’amministratore costituisca vero e proprio atto negoziale dei soci, sicché la partecipazione del nominando, così come la sua accettazione, non potranno essere considerati elementi necessari affinché la delibera di nomina possa divenire valida. A tale ultimo fine, difatti, sarà sufficiente che la somma dei voti degli associati superi il quorum previsto dalla legge o dallo statuto per la nomina.

Sicché, e con riguardo all’instaurazione del rapporto di amministrazione tra la società e l’amministratore medesimo, si dovrà evidenziare la natura di “proposta contrattuale” della delibera, tanto che l’accettazione della nomina da parte del nominando amministratore non integrerà ex se un requisito di validità della delibera medesima, con la conseguenza, dunque, che la mancata accettazione non ne comporterà l’invalidità.