La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13261/2020, si è soffermata sul c.d. danno da perdita della vita.
Più in particolare, i Giudici hanno ritenuto che il decesso del soggetto potrà costituire, al più, un danno non patrimoniale azionabile, per il risarcimento, da coloro che siano sopravvissuti, non rilevando, dal punto di vista risarcitorio, in relazione a colui che abbia subito l’effetto morte.
Una diversa interpretazione – che, a ben vedere, deriverebbe dalla individuazione in capo al soggetto in procinto di spirare di un particolare stato psicologico (la c.d. perturbatio animi) – porterebbe alla possibilità di individuare, prima nei confronti del soggetto deceduto e, successivamente, nei confronti degli eventuali eredi di quest’ultimo, la sussistenza di un vero e proprio danno passibile di essere risarcito.
Tuttavia, come ha ben posto in luce la Suprema Corte, che sul punto si è rifatta all’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15350/2015, la predetta interpretazione deve essere certamente respinta, giacché, sotto il profilo civilistico, il predetto danno potrà essere configurabile alla stregua di damnum patrimonialmente valutabile limitatamente a coloro che siano sopravvissuti, non certo ove si consideri il soggetto che abbia subìto l’evento morte. L’orientamento ora succintamente ricordato – che potrà certo dirsi consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – deriva, a ben vedere, da una considerazione di teoria generale del diritto. E infatti, non potrà individuarsi l’emersione di un diritto – quello al risarcimento del danno “da evento morte” – nello stesso momento in cui, a causa dell’evento lesivo eziologicamente connesso al decesso, venga a mancare il soggetto che dovrebbe essere titolare dell’anzidetto diritto.
Più in dettaglio, e per meglio comprendere le affermazioni della Suprema Corte, dovrà sempre tenersi presente come il decesso conseguito alla esplicazione di un atto illecito causi, certamente, la perdita del “bene” vita. Tuttavia, ed ecco dove potrà individuarsi il punctum dolens sotteso alla quaestio giuridica decisa dalla Cassazione, affinché l’anzidetta perdita possa essere passibile di appropriato risarcimento, e, cioè, in altri termini, possa configurarsi un vero e proprio danno risarcibile, dovrà pur sempre individuarsi un “legame” tra il predetto danno e il soggetto che dovrà far valere la domanda risarcitoria (che sia, cioè, titolare del diritto passibile di essere azionato in giudizio).
Per tale ragione, dunque, ove l’evento morte sia conseguenza istantanea del fatto illecito – o, ugualmente, intervenga in una situazione di “immediatezza dilatata” – l’impossibilità di procedere al risarcimento del danno deriverà dalla mancata individuazione del soggetto in rapporto al quale possa individuarsi la “perdita” del bene vita e nel cui patrimonio avrebbe potuto, anche in astratto, acquisirsi il credito eventualmente risarcito.