La banca non risponde della condotta gravemente imprudente del correntista

Gli attori del giudizio sfociato nella sentenza in commento decidono di investire in Forex e affidano ad un terzo (collegato ad una società di investimenti) la gestione dei propri conti correnti online, comunicandogli le credenziali personali di accesso ai conti correnti da loro intrattenuti. Di fatto, gli attori acconsentono che i loro conti correnti siano gestiti autonomamente dal referente della società di investimenti e senza possibilità di controllo alcuno da parte loro.

Il capitale prelevato non veniva investito come concordato ma utilizzato per realizzare una truffa secondo il c.d. “schema Ponzi”, ossia, una sorta di “catena di Sant’Antonio”, il cui obiettivo è quello di frodare e cagionare danni ai risparmiatori.

Gli attori citano in giudizio la banca presso cui erano intrattenuti i conti correnti, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per:

  1. avere l’istituto bancario concorso a rendere possibile la truffa realizzata non verificando adeguatamente la clientela a norma dell’ 18 d.lgs. 231/2007, controllo che avrebbe dovuto essere ancora più pregnante in forza della conclusione dei contratti a distanza a norma dell’art. 28 del medesimo decreto legislativo;
  2. aver omesso un costante ed effettivo monitoraggio sulle operazioni realizzate tramite i conti corrente in violazione dell’ 41 d.lgs. 231/2007, che prevede l’obbligo di segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria le c.d. operazioni anomale;
  3. non aver adottato adeguati sistemi di controllo rafforzato per verificare che le operazioni realizzate fossero state poste in essere dagli effettivi titolari del conto corrente in violazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. 11/2010.

Come risaputo, quella dell’accorto banchiere è una diligenza particolarmente qualificata, da commisurare alle circostanze concrete dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, cc), con la conseguenza che viene in rilievo anche la colpa lieve e la culpa in omettendo.

La banca svolge le proprie attività con carattere di professionalità, con l’ausilio di un’organizzazione di mezzi e uomini a elevato contenuto professionale, tanto nell’erogazione del credito che nella raccolta del risparmio; l’istituto bancario deve dunque adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni diverso tipo di operazione oggettivamente esplicata.

L’art. 1227 c.c. stabilisce, inoltre, che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

Secondo la Cassazione, il concorso del danneggiato nella causazione o nell’aggravamento del danno, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza.

La consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione (nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti).

Nella fattispecie, il Tribunale di Milano ha escluso qualunque profilo di responsabilità da parte dell’istituto bancario.

Tutte le contestazioni relative alla mancata adozione di cautele, da parte della banca, atte a verificare l’identità dei contraenti al momento della stipulazione del contratto, appaiono irrilevanti ai fini di fondare alcuna responsabilità dell’istituto di credito per gli effetti dell’art. 1227, comma 1, c.c., poiché appare evidente come sia stata la consapevole scelta degli attori di stipulare dei contratti di conto corrente al solo fine di farne gestire la movimentazione al referente della società di investimenti ad aver consentito a quest’ultimo di operare illegittimamente sui loro conti.

Quanto poi, alle contestazioni relative alla mancata adozione di strumenti atti a verificare la sussistenza del consenso del pagatore all’esecuzione di una determinata operazione di pagamento ovvero alla mancata segnalazione delle operazioni anomale, il Tribunale rileva come, anche in questo caso, la condotta gravemente imprudente degli attori ha concorso in modo determinante a provocare il danno tanto da escluderlo integralmente ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.

Invero gli attori avrebbero potuto evitare completamente il prodursi del danno semplicemente conservando la possibilità di verificare l’andamento dei conti correnti, conservando le credenziali necessarie per la visione dei propri estratti conto, come normale diligenza, oltre che le specifiche disposizioni contrattuali che abitualmente governano i rapporti di conto corrente, avrebbero imposto