La signora X conveniva in giudizio la struttura medica Y per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza di un intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla sinistra il quale, pur avvenuto correttamente, si rivelava del tutto inutile.
Ed infatti, successivamente a tale intervento, non solo la paziente lamentava la mancata guarigione ma, altresì, un aggravamento rispetto allo stato precedente (connesso all’intervento ed all’omissione delle terapie preparatorie e riabilitative).
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda della signora X conformandosi alle conclusioni del CTU.
Il perito, infatti, seppur nel proprio elaborato sottolineava l’inidoneità della cura complessiva della signora X essendo evidente che l’intervento: (i) non era adeguato alle condizioni della paziente; (ii) non era preceduto da idoneo trattamento preparatorio; (iii) non era seguito da trattamento di riabilitazione, rilevava la perfetta esecuzione dell’intervento e, conseguentemente, l’insussistenza delle lesioni postume e dello stato di invalidità permanente lamentate dalla paziente.
La signora X, dunque, spiegava appello avverso la sentenza di primo grado ma, anche all’esito del secondo grado di giudizio, andava incontro al rigetto della propria domanda.
Veniva, pertanto, adita la Suprema Corte di Cassazione la quale censurava il ragionamento sia del Tribunale sia della Corte d’Appello e riteneva che il danno patito dalla signora X consisteva, a prescindere dall’aggravamento o meno delle condizioni della stessa, nell’inutile ed ingiustificata ingerenza nella sfera psico – fisica della persona che veniva lesa dalle sofferenze connesse all’intervento.
La Suprema Corte, dunque, cassava la sentenza di appello enunciando il seguente principio:
“in tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione.
Ciò, per il fatto che l’intervento si concretava in una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona cui consegue un danno di natura non patrimoniale. Tale danno si ravvisava sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e post operatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento”.