Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 2821/2019 qui in commento, ha esaminato i requisiti di configurabilità della responsabilità in capo al chirurgo estetico ex combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 Cod. civ. – i quali, rispettivamente, dispongono: «Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» e: «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge» – ove, a seguito dell’intervento da egli compiuto per eliminare (o, ugualmente, attenuare) un difetto estetico, quest’ultimo abbia subito un processo di aggravamento.
Secondo il Tribunale, al fine di poter imputare all’operatore sanitario che abbia eseguito l’intervento una specifica responsabilità, sarà pur sempre necessario che, in sede di assolvimento dell’onere della prova, l’attore dimostri di non essere stato adeguatamente informato dello specifico rischio passibile di essere corso in ragione della procedura medica prescelta, e ciò anche nel caso in cui quest’ultima sia stata eseguita in modo ineccepibile sotto il profilo meramente tecnico.
Da questo punto di vista, che può certo riguardarsi alla stregua di ulteriore aggravamento dell’onere della prova, è particolarmente pregnante la motivazione espressa dal Giudice adito.
E infatti, come lucidamente si rileva nella sentenza de qua, occorre tenere in debito conto lo scopo perseguito dal paziente che decida di sottoporsi a procedure di medicina estetica, dato che esso non sarà determinato dalla necessità di ricorrere a determinate cure per la tutela della propria salute ma, a ben vedere, conseguirà a obiettivi “altri” rispetto a tale ultimo fine, ciò che, però, presuppone un nesso logico-causale tra la prestazione del consenso e la possibilità per il paziente di prefigurarsi risultati negativi nel senso sopra prospettato.
In altri termini, il Tribunale rileva come il prefigurarsi nella sfera cognitiva del paziente della possibilità che sopravvenga, a seguito dell’intervento, un aggravamento dell’inestetismo per la cui eliminazione (o riduzione) egli avrebbe ricorso alla chirurgia, inciderà direttamente sulla effettiva prestazione del consenso da parte di tale soggetto all’effettuazione della procedura, dovendosi presumere che, se debitamente informato, egli non lo avrebbe prestato (e ciò proprio perché l’intervento di chirurgia estetica, come si è detto, costituisce ex se una procedura medica dal carattere “voluttuario”, non diretta alla risoluzione di problemi che in ultima analisi potrebbero compromettere definitivamente la salute del paziente).