Il socio succede alla società estinta per ottenere il credito d’imposta

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19641/2020 ha affermato che il socio della società estinta ha diritto a ottenere la restituzione dell’intero credito di imposta dell’ente: la cancellazione dal registro delle imprese, infatti, comporta un fenomeno di tipo successorio e le attività si trasferiscono in regime di proprietà indivisa tra tutti i soci.

La vicenda trae origine dal diniego di un rimborso vantato da una società cancellata dal registro delle imprese. L’Agenzia delle Entrate negava la restituzione del credito perché l’istanza era stata presentata dal liquidatore dopo l’estinzione dell’ente.

L’ex liquidatore e socio ha proposto così ricorso dinanzi al giudice tributario che è stato integralmente accolto in primo grado.

La decisione è stata però parzialmente riformata in appello: la Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha ritenuto che a seguito della cancellazione, il socio era legittimato ad ottenere una quota di rimborso in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

L’ex liquidatore e socio ha, dunque, depositato ricorso in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata applicazione della norma. I giudici di legittimità hanno ritenuta fondata la doglianza.

La Cassazione ha, infatti, preliminarmente evidenziato che l’impugnazione era stata proposta dallo stesso soggetto nella duplice veste di ex liquidatore e di socio.

Il liquidatore della società già cancellata dal registro delle imprese però non ha alcuna legittimazione nei confronti dell’ente, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto. Diversamente, il socio agisce “nell’interesse della cosa comune” ed è, pertanto, legittimato ad agire.

In tale contesto, la Suprema Corte ha ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale: qualora all’estinzione della società di persone o di capitali sussistano rapporti non definiti, si determina un rapporto di tipo successorio.

Ne consegue così che l’obbligazione si trasferisce ai soci così come i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione che si trasferiscono in regime di contitolarità o comunione indivisa.

La Cassazione ha concluso affermando che il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l’intero credito dell’ente. La Commissione Tributaria Regionale aveva, pertanto, errato accogliendo il ricorso limitatamente alla quota di partecipazione al capitale sociale, poiché anche solo il socio poteva agire per ottenere l’integrale rimborso.