Il credito post fallimento non riduce i vecchi debiti

I crediti dell’erario sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale non sono compensabili con i crediti verso l’erario sorti durante la procedura. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 302/2021, avente a oggetto la compensazione dei crediti maturati durante una procedura di liquidazione coatta amministrativa, i cui principi trovano peraltro applicazione anche con riguardo al fallimento, in considerazione del fatto che le due procedure sono disciplinate dalle medesime norme fiscali.

Il principio di diritto affermato è il seguente: non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, fra debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione infatti le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità dell’eventuale compensazione.

Non possono pertanto trovare applicazione, con riferimento ai crediti di imposta maturati (e chiesti a rimborso) post-procedura, le disposizioni degli articoli 23 del D.lgs.vo n. 472/1997 e 28 ter del DPR n. 602/1973, che prevedono la sospensione del rimborso dei crediti fiscali a seguito della notifica di atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni e di iscrizioni a ruolo.

Tale principio, che è in linea con la risoluzione 279/E/2002 e con la circolare 13/E/2011, trova conforto sia nell’orientamento della Cassazione, la quale, con la sentenza n. 14620/2019 aveva già statuito che il Curatore, pur conservando la partita iva del fallito, non può compensare il credito iva ante fallimento con i debiti maturati durante la procedura, posto che la posizione Iva maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella formatasi successivamente sia nelle norme fiscali ove vi è la suddivisione dell’anno in cui il fallimento è dichiarato in due distinti segmenti temporali.

Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate è applicabile anche al concordato preventivo, fatti salvi gli effetti della mancata suddivisione in due segmenti del periodo d’imposta nel quale l’impresa contribuente è ammessa al concordato.

Buone vacanze!

Vi comunichiamo che lo Studio Legale SLS – Lawyers rimarrà chiuso dal 5 al 27 agosto 2023. Vi auguriamo di trascorrere serene e rigeneranti vacanze estive. Sarà un piacere, a partire dal 28 agosto 2023, continuare il percorso assieme a Voi tutti.

Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers