Il credito del professionista per l’accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento?

La Cassazione Civile con l’ordinanza n. 17140 del 26 maggio 2022 torna sul tema della “prededucibilità dei crediti del professionista”.

IL CASO

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo avanzata da un professionista per l’attività da lui svolta nell’ambito della presentazione della domanda di concordato preventivo per conto di una S.p.A., poi dichiarato inammissibile. In primo grado, infatti, la domanda del ricorrente era stata respinta, sul presupposto che il regime di prededucibilità dei crediti ex art. 111, comma 2, L.F., non si potesse estendere sino a comprendere i crediti nascenti dalle prestazioni professionali dei professionisti maturate per la presentazione di una domanda di concordato preventivo dichiarato inammissibile.

Da qui, il ricorso in Cassazione del professionista.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese a favore dell’imprenditore per l’assistenza nell’attività di predisposizione della domanda di concordato preventivo rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, L.F., norma che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi verifica in ordine al conseguimento di un’utilità in concreto per la massa dei creditori.

A tal proposito, la stessa Corte ha già avuto modo di evidenziare che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo, con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa (Cass. civ., sez. unite, n. 42093/2021).

Dunque, l’ammissione del debitore alla procedura di concordato è da considerarsi condicio sine qua non per ottenere la prededuzione del credito del professionista che abbia assistito il debitore stesso nell’attività propedeutica alla presentazione del piano e della proposta concordataria.

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