Il contratto che importi modificazioni dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci di s.r.l. sarà nullo quando stipulato senza il consenso di questi ultimi

Il Tribunale di Roma, con la sent. 1722/2020, ha dichiarato nullo il contratto che sia stato stipulato da un amministratore di s.r.l. – che importi una modificazione sostanziale dello statuto sociale – nel caso in cui non vi sia stata una preventiva e positiva autorizzazione dei soci in tal senso.

Il Tribunale Capitolino, più in particolare, seguendo un filone interpretativo già affermato in altre pronunce della medesima Corte, ha fondato la propria lettura sul disposto dell’art. 2479, comma 2, n. 5, Cod. civ., norma che prevede: «[…] In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: […] 5) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci».

Di conseguenza, e stante il disposto dell’articolo ora ricordato, ogni operazione che abbia quale fine la modificazione dell’oggetto sociale già determinato attraverso lo statuto o, del pari, ogni mutamento che riguardi i diritti spettanti ai soci, non potrà essere assunta se non con il previo consenso da questi ultimi prestato.

Diversamente, si incorrerebbe nella violazione di un divieto imposto ex lege, vale a dire mediante una norma da ritenersi provvista del carattere imperativo, ciò che a sua volta comporterebbe, ex art. 1418 Cod. civ., appunto la nullità del contratto che disponga le modificazioni.

Il Tribunale ribadisce, peraltro, come non possa militare in senso diverso quanto previsto all’art. 2475-bis, commi 1 e 2, Cod. civ. – «Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società», «Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società» – giacché rimarrebbe pur sempre operante la limitazione, legislativamente prevista dall’art. 2479, comma 2, n. 5, Cod. civ., circa le operazioni “modificative” nel senso precedentemente visto.

Come è stato rilevato da autorevole dottrina, la decisione del Tribunale di Roma qui in commento, presta il fianco a diverse critiche, riconducibili prevalentemente alla “esternalizzazione” di problematiche che anche a seguito della Riforma del diritto delle società risalente al 2003, il Legislatore intese confinare a mera rilevanza “interna” della Società medesima. In altri termini, e nel novero della contrattazione che la società svolge verso operatori economici esterni, si produrrebbe incertezza verso i terzi a cui verrebbe demandato il compito di giudicare sulla rilevanza dell’operazione effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2479, comma 2, n. 5, e 1418 Cod. civ.

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