Il c.d. pignoramento revocatorio è utilizzabile anche in caso di atti a titolo gratuito aventi a oggetto partecipazioni sociali di s.r.l.

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 22/01/2020 qui in commento, si sofferma sulla applicabilità dell’art. 2929-bis, comma 1, Cod. civ. – norma che dispone: «Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa» – e del c.d. “pignoramento revocatorio” ivi regolato, agli atti a titolo gratuito che abbiano a oggetto partecipazioni sociali di società a responsabilità limitata.

Il Tribunale, primariamente a ogni altro rilievo di merito, esamina la ratio sottesa alla norma oggetto di esame, rinvenendola nella necessità di contrastare gli abusi conseguenti ai cc.dd. atti di destinazione patrimoniale. Il “pignoramento revocatorio”, difatti, attribuisce al creditore la possibilità di utilizzare uno strumento particolarmente agile che – qualora si configurino atti di alienazione a titolo gratuito o di costituzione di vincoli di indisponibilità imputabili al debitore – gli eviti ogni aggravio conseguente al tradizionale giudizio revocatorio (ove, a ben vedere, e qualora vittorioso, il creditore dovrà pur sempre attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poter agire in executivis). Tramite il particolare pignoramento qui in esame, invece, il creditore potrà direttamente procedere al pignoramento del bene immobile o mobile registrato del debitore, pure ove esso si trovi presso il terzo acquirente o formi oggetto di patrimonio separato.

Ciò detto, il Tribunale si sofferma dunque sulla possibilità di includere nell’ambito di applicabilità dell’art. 2929-bis Cod. civ. anche gli atti a titolo gratuito che abbiano a oggetto quote di partecipazione in s.r.l. che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono essere considerati beni mobili immateriali. Il problema, a ben vedere, si pone in ragione del richiamo nel predetto articolo alla sola trascrizione (e non anche alla iscrizione nel registro delle imprese).

Secondo il Tribunale meneghino, tuttavia, da tale imperfetto coordinamento non potrà trarsi alcuna conclusione nel senso della inapplicabilità dell’art. 2929-bis Cod. civ. anche agli anzidetti beni. E infatti, proprio in considerazione della ratio sottesa alla norma, dovranno considerarsi pignorabili tutti quei beni che siano oggetto di pubblicità legale, ivi dovendosi ricomprendere anche le quote di società a responsabilità limitata per il cui trasferimento è prevista la sola iscrizione nel registro delle imprese.