La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21730/2020 ha statuito, con riferimento all’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l.fall., che la quantificazione del danno deve essere effettuata avendo riguardo all’accertata colpevole dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un attività produttiva implicante l’assunzione di maggiori debiti della società.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte il fallimento S. s.r.l. ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Cosenza P. D. S., F. D. S., C.C. e A.B.; il curatore, infatti, aveva appreso che gli ultimi due amministratori della società non erano mai stati in possesso delle scritture contabili e dei libri obbligatori della medesima e, stando a quanto dichiarato da questi ultimi, tutta l’attività amministrativa della fallita era stata sempre svolta dai proprietari ed amministratori di altra società, denominata S.
Il Tribunale di Cosenza ha respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei convenuti indicati quali amministratori di fatto.
Interposto gravame, la Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di primo grado condannando F.D.S. e F.P.D.S., oltre che B. A., in solido, al pagamento, in favore del fallimento, della somma di euro 2.490.141,69, oltre interessi.
Contro tale pronuncia i predetti F.D.S. e F.P.D.S. hanno presentato ricorso in cassazione.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato, con riguardo al secondo motivo, che la Corte d’Appello era pervenuta all’accertamento del danno, osservando quanto segue: attraverso la cooperazione dolosa o comunque gravemente colposa degli appellati si era verificato il progressivo depauperamento del patrimonio della società fallita e la dispersione di beni e crediti, secondo quanto già contestato in sede penale.
In conclusione, quindi, secondo la Cassazione deve riconoscersi conforme al diritto la decisione di merito che, con riferimento all’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l.fall., quantifichi il danno avendo riguardo all’accertata colpevole dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un attività produttiva implicante l’assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l’importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto a una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere.