Fallimento di start-up innovative: da quando decorre il dies a quo del termine quinquennale di esenzione?

La Cassazione Civile con la sentenza n. 23980/2022 ha stabilito che: “Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, decorre dalla data di costituzione della società e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'art. 25, D.L. n. 179/2012.

IL CASO

Una società dichiarata fallita aveva promosso reclamo ex art. 18 L.F. alla Corte d’Appello, sostenendo di non poter essere assoggettata alla procedura concorsuale del fallimento in quanto iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative da meno di cinque anni. La Corte d’Appello aveva però rigettato il reclamo, confermando la pronuncia del Tribunale. La società proponeva quindi ricorso per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 25, comma 2, lett. b) e comma 8, D.L. n. 179/2012, per avere la Corte d’Appello erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza dei cinque anni per i quali è prevista l’esenzione dalla fallibilità della start up innovativa nella data di costituzione della società, piuttosto che nella data della sua iscrizione nella relativa sezione speciale del registro delle imprese.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Secondo la Corte in motivo è infondato.

Il primo comma dell’art. 31, D.L. n. 179/12 prevede che «la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3» (“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”). Tale regime di favore è però circoscritto nel tempo.

L’art. 25, comma 2, lett. b), D.L. n. 179/12 prevede tra i requisiti sostanziali, tra l’altro, che si tratti di società «costituita da non più di sessanta mesi»; il successivo comma 3 prevede che anche le società già “costituite” nei 2, 3 o 4 anni antecedenti la data di entrata in vigore del D.L. possono beneficiare della nuova disciplina, per un periodo – rispettivamente – di 4, 3 o 2 anni a partire dalla predetta data.

Inoltre, l’art. 31, comma 4, D.L. cit. prevede che, alla scadenza dei suddetti termini, «cessa l’applicazione della disciplina».

Il Collegio ritiene, dunque, condivisibile la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, sulla scorta dell’interpretazione letterale, logica e teleologica della normativa in questione.

La Corte quindi conclude affermando che le disposizioni in disamina si muovono su un duplice piano: per un verso, l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative del Registro delle Imprese condiziona la fruizione dei benefici allestiti dagli artt. 25 e ss. del D.L. n. 179/2012; per altro verso e in ogni caso i benefici che ne derivano possono essere riconosciuti solo nei primi cinque anni di vita della società, e cioè entro cinque anni dalla sua costituzione.