La fattispecie al centro del provvedimento della Suprema Corte aveva ad oggetto una domanda di insinuazione al passivo per un credito professionale che trova la propria fonte nella qualità del creditore di componente del collegio sindacale della società poi fallita.
Il Giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione allo stato passivo sostenendo che il creditore istante non avesse dimostrato l’esatta esecuzione della prestazione, assolvendo così al proprio onere, a fronte dell’eccezione tempestivamente sollevata da parte della curatela dell’inadempimento della prestazione di componente del collegio sindacale. In particolare, secondo il Tribunale, l’opponente non aveva provato i verbali delle verifiche trimestrali né delle assemblee alle quali avrebbe partecipato il creditore istante membro dell’organismo sindacale, né le revisioni dei conti ovvero qualsiasi altro verbale degli organi sociali dai quali poter dimostrare l’esecuzione della prestazione professionale.
Il decreto, impugnato con ricorso per Cassazione, viene confermato dalla Suprema Corte sulla base della circostanza che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di “ius novorum”.
In aggiunta, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di distribuzione dell’onere della prova in ambito contrattuale segue il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve limitarsi a dimostrare unicamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre sul debitore convenuto grava l’onere di provare l’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c, risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite.
Ora, nella fattispecie su cui si interroga la Suprema Corte, l’eccezione d’inadempimento sollevata dal fallimento, il creditore opponente non ha dimostrato l’esatto adempimento della prestazione, depositando i verbali delle verifiche trimestrali né delle assemblee alle quali avrebbe partecipato né le revisioni dei conti ovvero qualsiasi altro verbale degli organi sociali dai quali poter dimostrare la corretta esecuzione della prestazione professionale, oggetto dell’insinuazione.
Ciò posto, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso del creditore ricorrente, ha affermato che per essere ammesso al passivo fallimentare avente ad oggetto il credito professionale derivante dalla propria attività di sindaco nella società poi dichiarata insolvente, ha l’onere probatorio di provare la corretta esecuzione della prestazione professionale depositando i verbali delle verifiche trimestrali, delle assemblee alle quali avrebbe partecipato e le revisioni dei conti.