Enti associativi: rappresentante legale salvo da debiti fiscali solo se estraneo alla gestione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2953/2022 ha statuito che, per gli enti associativi, il legale rappresentante risponde solidalmente con l’associazione dei debiti tributari se non dimostra di essere rimasto estraneo all’attività gestoria nel corso del periodo d’imposta.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2953/2022 ha affermato che: “il legale rappresentante risponde solidalmente dei debiti tributari dell’associazione se non dimostra di essere rimasto estraneo all’attività gestoria nel corso del periodo d’imposta. A tal fine è irrilevante che gli accertamenti siano stati notificati soltanto all’ente e non anche al coobbligato, poiché può sempre impugnare gli atti prodromici unitamente alla cartella di pagamento”.

Il caso

La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine da una cartella di pagamento notificata alla legale rappresentante di un’associazione senza scopo di lucro in qualità di coobbligata solidale. All’ente erano stati notificati avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. L’Ufficio, quindi pretendeva l’intera somma dalla legale rappresentante dell’associazione quale responsabile solidale.

La cartella veniva impugnata dinanzi al giudice tributario eccependo tra i diversi motivi la mancanza di solidarietà.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il gravame, ma la decisione veniva integralmente riformata in appello. La contribuente ricorreva, dunque, in Cassazione lamentando l’errata applicazione della norma sulla responsabilità solidale per gli enti associativi.

La soluzione della cassazione

Secondo la Suprema Corte non esiste obbligo per l’Ufficio di notificare l’atto presupposto anche all’obbligato solidale.

In tal caso, infatti, il diritto di difesa è garantito con la possibilità di contestare l’originaria pretesa attraverso l’impugnazione della cartella. In concreto, quindi, il legale rappresentante rimasto estraneo agli accertamenti impositivi dell’ente, avrebbe potuto legittimamente impugnare, unitamente alla cartella, anche gli atti presupposti non notificati personalmente.

Con riferimento poi alla responsabilità solidale del legale rappresentante dell’ente, i giudici di legittimità hanno affermato che occorre verificare l’ingerenza esercitata nell’attività gestoria ed al corretto adempimento degli obblighi tributari.

I debiti tributari non sorgono su base negoziale ma per legge al verificarsi del relativo presupposto. Ne consegue che il soggetto il cui ruolo (di diritto) rivestito all’interno dell’ente, riguarda la complessiva gestione nel periodo d’imposta, è coobbligato sia per le sanzioni, sia per i tributi non corrisposti.

L’Ufficio, che richiede tale solidarietà nel pagamento, è tenuto a provare la qualità di rappresentante legale e/o di gestore dell’attività dell’associazione.

Il soggetto chiamato a rispondere del debito, invece, può dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’associazione.

In applicazione dei suddetti principi la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la pretesa dell’Ente impositore.

Buone vacanze!

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Antonino Salsone e lo Staff di SLS – Lawyers