La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 780/2020, si è soffermata sull’ammissibilità, sancendone la nullità, di una clausola del contratto di mutuo a mente della quale avrebbero dovuto essere corrisposti gli interessi moratori anche sugli interessi corrispettivi, giacché la sommatoria tra le due voci superava il tasso soglia previsto dalla l. 108/1996.
Secondo i Giudici d’appello, infatti, aveva errato il Tribunale di prima istanza nell’escludere – al fine di accertare il quantum corrispondente al tasso di usura – la possibilità di sommare le voci corrispondenti agli interessi corrispettivi e a quelli moratori, specie senza una previa verifica circa la sussistenza nel regolamento contrattuale di apposita clausola di tal tenore e senza, conseguentemente, accertare se la sommatoria delle anzidette voci avrebbe poi comportato il superamento del c.d. tasso soglia.
La quaestio giuridica succintamente richiamata è stata risolta dalla Corte d’Appello facendo ricorso al principio – sancito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sent. 17447/2019 – di effettività (valutazione dell’usura effettiva e a posteriori).
Secondo la Corte di Cassazione, più in particolare, qualora si applichino anche gli interessi moratori occorrerà vieppiù che, nel calcolo del tasso di usura, venga altresì considerata la capitalizzazione degli interessi di natura corrispettiva.
La ragione di tale calcolo deve essere rinvenuta, secondo la Cassazione, nel fatto che in siffatta ipotesi il mutuatario verserà gli interessi tanto sulla quota di capitale quanto, e per ciò che maggiormente interessa, sulla quota corrispondente agli ulteriori interessi che si riferiscono alle rate di mutuo già scadute.
La Corte d’Appello di Genova, facendo buona applicazione del principio affermato nell’anzidetta sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto ammissibile, ove contrattualmente prevista da apposita clausola negoziale che autorizzi tale operazione aritmetica, la sommatoria tra le voci corrispondenti agli interessi moratori e corrispettivi.
Naturalmente, e successivamente all’ottenimento del risultato, sarà pur sempre necessario verificare se, concretamente, la cifra siffattamente ottenuta superi lo specifico tasso soglia fissato per quella data tipologia di mutuo e in relazione, inoltre, alla durata dello stesso.
Nel risolvere il caso concreto la Corte, osservando come nel contratto stipulato tra le parti comparisse una clausola di tal tenore, aveva pur tuttavia rilevato come la cifra risultante dalla somma superasse il tasso usurario ex l. 108/1996, dichiarando, per tal ragione, la nullità della pattuizione negoziale in oggetto.