È risarcibile il danno provocato dall’iscrizione di un’ipoteca giudiziale eccessiva rispetto al debito garantito

La Cassazione Civile con l’ordinanza n. 39441/2021 ha stabilito che: "è risarcibile il danno provocato dall’iscrizione di un’ipoteca giudiziale eccessiva rispetto al debito garantito".

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte una banca aveva iscritto un’ipoteca sui beni di proprietà del proprio debitore di valore di circa 30 milioni di euro a cautela di un credito di appena 100 mila euro.

Il debitore, adducendo che la banca si era resa autrice di un fatto illecito (l’iscrizione eccessiva) aveva chiesto il risarcimento del danno che, a suo giudizio, consisteva nel fatto che l’iscrizione aveva impedito la concessione di un finanziamento, poiché aveva degradato il merito creditizio del debitore e provocato “a cascata” l’iscrizione di ipoteche da parte di altre banche.

 Si sarebbe, quindi, trattato di un caso di affermazione di una responsabilità per fatto illecito basata sull’art. 2043 c.c.

Nella fase di merito, la pretesa risarcitoria del debitore era stata rigettata.

La Cassazione, tuttavia, modificando l’orientamento consolidato nel tempo che negava la responsabilità della banca per l’iscrizione eccessiva, ha accolto il ricorso e statuito la risarcibilità del danno generato dall’iscrizione dell’ipoteca giudiziale “eccessiva” in relazione al debito garantito.

E infatti, da un lato ha ribadito il principio (già affermato già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 29829/2018) che il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall’evento dannoso, “alla stregua del criterio non già della certezza, bensì del “più probabile che non”; e, dall’altro, ha sottolineato che il danno da perdita di chance ha una valutazione “necessariamente equitativa”, rimessa alla valutazione d’ufficio del giudice di merito, anche senza domanda di parte; il che esime evidentemente il danneggiato dal dover dare una prova rigorosa dell’accadimento del danno e della sua quantificazione.

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