Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 23174/2020), nella trasformazione di una società di capitali in una comunione d’azienda i creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell’“ente originario” si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura con la conseguente fallibilità dell’“ente originario”, non impedita dall’intervenuta trasformazione.
La Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia si concentra su un’interessante fattispecie relativa alla declaratoria di fallimento di una società cancellata in quanto trasformata in comunione d’azienda.
In seguito al reclamo proposto dal legale rappresentante la Corte di Appello ha rilevato che l’art. 10 l.fall. (i.e. fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’attività) si applica a tutte le ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese e non soltanto a quelle per “cessazione dell’attività”.
In proposito giova rammentare che l’istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 c.c. e ss., racchiude e contempla una serie di fenomeni diversi e largamente eterogenei giacché il legislatore ha fissato quale limite dell’istituto la necessaria presenza di almeno una struttura societaria: o di partenza dell’operazione o di esito della medesima.
Nella fattispecie di cui si discute, analizzando il suddetto istituto in combinato con l’art. 10 l.fall., si osserva, innanzitutto, che il fenomeno della trasformazione, nell’attuale assetto normativo, contempla non solo la trasformazione “progressiva”, ma anche quella “regressiva”, ivi compresa quella da società di capitali a società semplice, e inoltre la trasformazione “eterogenea”, quale quella da e in comunione di azienda.
Ciò premesso, la trasformazione in una comunione di mero godimento dell’azienda ai sensi dell’art. 2500-septies c.c. non è sussumibile nei parametri di cui all’art. 10 l.fall. poiché crea un nuovo ente di gestione e un nuovo centro di responsabilità patrimoniale dei pregressi debiti su cui i creditori possono rivalersi applicando i principi di cui all’art. 2740 c.c.
Secondo la Cassazione in ipotesi di trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda all’autonomia patrimoniale dell’ente originario segue, dopo la trasformazione, la sussistenza dei più patrimoni propri degli ex soci coinvolti (e ora comproprietari), con correlato concorso sui patrimoni medesimi dei rispettivi loro creditori particolari e applicazione a vantaggio dei creditori, dell’art. 2500-quinquies, comma 1, c.c.
La mera circostanza che, con la trasformazione, i rapporti in essere proseguano con l'”ente trasformato” è, in realtà, aspetto che non incide in alcun modo sul regime di responsabilità patrimoniale anteriore e posteriore al compimento dell’operazione.
Pertanto, in caso di trasformazione, l’art. 10 l.fall. si applica nei confronti dell'”ente originario” con la conseguente sua fallibilità non impedita dall’intervenuta trasformazione.