Diritto di recesso del socio: è legittimo in presenza di una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni

La Cassazione Civile con la sentenza n. 20546/2022 ha statuito che: "al fine di accertare la legittimità del recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina".

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte la Alfa S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, la Beta S.p.A. di cui era socia di minoranza, chiedendo venisse accertata la legittimità del recesso dalla stessa esercitato:

  1. ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett. b), c.c. per avere l’assemblea straordinaria di Beta approvato una modifica dello statuto comportante “una rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni” in considerazione dell’intervenuta modifica della clausola di prelazione per il trasferimento delle partecipazioni;
  2. ai sensi dell’art. 2497-quater, comma 4, lett. c) c.c. per essere mutato il soggetto esercente il potere di direzione e coordinamento e quindi le condizioni di rischio dell’investimento effettuato da Alfa.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda di Alfa ritenendo integrata legittimamente la sola causa di recesso ex art. 2497-quater c.c.

Avverso la suddetta sentenza, la Beta S.r.l. proponeva gravame e la Alfa S.r.l. proponeva appello incidentale.

La Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame di Beta e accertava l’illegittimità del recesso esercitato da Alfa. Segnatamente, il secondo giudice, seppur riconoscendo che il trasferimento della partecipazione detenuta dal socio di maggioranza di Beta, pari al 52,1 % avesse determinato per la controllata Alfa una modifica del soggetto esercitante l’attività di direzione e coordinamento, rilevava come detto trasferimento avesse di fatto comportato il passaggio da una forma di controllo solitaria a una di controllo congiunto.

Inoltre, ad avviso della Corte territoriale, non risultava integrato il secondo requisito previsto dall’art. 2497-quater, comma, 1 lett. c), c.c. per l’esercizio del diritto di recesso, ovvero l’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento.

La Corte fiorentina rigettava l’appello incidentale di Alfa osservando che la modifica dello Statuto di Beta non aveva determinato alcuna variazione sostanziale della clausola di prelazione poiché la previsione della possibilità del trasferimento infra gruppo non aveva mutato il centro decisionale cui faceva capo la partecipazione del socio e, anche ove fosse mutato, sarebbe scattato l’obbligo di ritrasferire la partecipazione.

Alfa proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte accoglie il ricorso di Alfa statuendo che, ai fini della legittimità del recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.

Osservano, al riguardo, i Giudici che se il legislatore avesse voluto richiedere espressamente la rilevanza sostanziale della modifica statutaria avrebbe specificato la circostanza, come in effetti risulta specificata in altra ipotesi di recesso concernente la modifica della clausola che disciplina l’oggetto sociale, a norma dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. Non avendo il legislatore richiesto tale ulteriore requisito, deve ritenersi che ai fini del recesso sia sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni; come appunto nella fattispecie con l’inserimento in Statuto della possibilità cedere liberamente le azioni alle società controllate.