IL CASO
Il ricorrente ha chiesto di essere risarcito dell’agenzia Adnkronos, per aver violato il suo diritto all’oblio, lasciando sul sito la notizia del suo arresto per reati di droga.
Tale informazione era stata trovata dalla fidanzata consultando il motore di ricerca Google, con il risultato non solo della rottura del rapporto sentimentale ma anche dei rapporti amicali, poiché gli amici del luogo, dove ormai viveva da 18 anni, si erano allontanati.
Ad avviso del ricorrente, l’agenzia non aveva cancellato tempestivamente la notizia che lo riguardava, pur essendo maturato il periodo previsto per il diritto all’oblio, perché non c’era più alcun interesse per i fruitori del sito a conoscere la storia, ma lo aveva fatto solo dopo la sua richiesta.
LA SOLUZIONE DELLA CORTE
La Suprema Corte ripercorrendo le norme e la giurisprudenza sul tema giunge alla conclusione che, senza un’apposita istanza del soggetto interessato, non esiste un dovere generale di cancellare vecchie notizie.
La richiesta di cancellazione, infatti, è un’attività agevole che non comporta né formalità né tecnicismi e non abbisogna né del ricorso a una difesa tecnica, né a consulenti di sorta e di conseguenza non genera alcun costo aggiuntivo.
Al contrario, sarebbe l’imposizione di uno scandagliamento periodico di informazioni a suo tempo legittimamente pubblicate a imporre ai gestori un onere insostenibile e gravido di conseguenze per la libertà di informazioni.