La pronuncia in oggetto nasce dalla contestazione, da parte di un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci, di una clausola standard utilizzata da una banca nei suoi contratti di credito immobiliare, che riguarda il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore.
Secondo tale clausola, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengono ridotti proporzionalmente, mentre invece “le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente”. L’associazione ritiene che anche le spese indipendenti dalla durata del credito dovrebbero essere ridotte proporzionalmente, invocando a tal proposito la direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
La summenzionata direttiva, infatti, obbliga gli Stati membri ad assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. Essa prevede che, in un simile caso, il consumatore abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
La vicenda è stata portata all’attenzione della CGUE che ha precisato come la direttiva 2014/17 non osta all’utilizzo della clausola “standard” inserita dall’istituto di credito.
Secondo la Corte, infatti, “il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Tuttavia, per tutelare i consumatori contro comportamenti abusivi, gli organi giurisdizionali nazionali devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori indipendentemente dalla durata del contratto non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore”.