IL CASO E LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Nel caso analizzato dal Tribunale meneghino, il noto social network Facebook, pur avendo ricevuto ben due segnalazioni di post denigratori e relative richieste di rimozione, ha omesso di provvedere (tempestivamente) all’eliminazione dei post “incriminati”.
A fronte del suddetto comportamento inadempiente, la società che ha richiesto la rimozione dei post si è trovata, dunque, costretta a rivolgersi al Tribunale al fine di ottenere il ristoro del danno derivante dalla lesione al proprio onore e alla propria reputazione.
Ciò premesso, il Tribunale di Milano ha, innanzitutto, chiarito che la responsabilità di Facebook è di natura omissiva e si delinea nel momento in cui il provider trascura di rimuovere contenuti di cui conosce la manifesta illiceità.
Nel caso di specie, precisa il Magistrato, non vi è dubbio, stante le segnalazioni che erano state fatte dalla stessa “società lesa”, che Facebook fosse a conoscenza dell’illecito e, dunque, avrebbe dovuto provvedere tempestivamente alla rimozione dei post.
A nulla sono valse le difese spiegate in giudizio dal social network il quale ha provato a difendersi, sostenendo che per poter rimuovere i contenuti in oggetto fosse prima necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria atto a certificare l’illiceità dei contenuti.
La sentenza ha infatti respinto la suddetta difesa, affermando che l’intervento dell’autorità giudiziaria non è previsto dalla legge.
Infine, quanto alla natura e al perimetro del danno risarcibile, il Tribunale non ritiene determinante l’esigua quantità dei post e lo scarso riscontro degli stessi in un arco temporale contenuto. Va infatti rilevato, si legge nella pronuncia, che la capacità diffusiva di una informazione condivisa tramite la piattaforma di un social network travalica spesso i limiti della stessa. Infatti, un contenuto ivi pubblicato è certamente idoneo a essere immagazzinato in dispositivi personali e riprodotto indipendentemente dalla volontà del gestore della piattaforma.