Se il versamento di denaro effettuato da un socio alla società dal medesimo partecipata sia da qualificare come finanziamento o come incremento del patrimonio della società è questione da risolvere volta per volta, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto.
Ciò, è quanto la Cassazione ha ribadito nella ordinanza n. 29330 del 22 dicembre 2020, una decisione nella quale il giudice della legittimità ha colto l’occasione per fare un utile “punto della situazione” in ordine agli apporti dei soci a vantaggio della società da essi partecipata. In particolare:
Prima dell’aumento di capitale
Anzitutto, è possibile (ad esempio, nel contesto di un accordo di investimento) che il socio si obblighi a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che lo stesso sia formalmente deliberato dall’assemblea; e che, di conseguenza, effettui un corrispondente versamento a vantaggio della società. Questa fattispecie deve, dunque, intendersi (in mancanza di una diversa pattuizione) subordinata alla condizione sospensiva che la deliberazione di aumento del capitale intervenga nel termine stabilito.
In conto futuro aumento
I versamenti effettuati dai soci della società in conto di futuro aumento di capitale, pur non determinando un incremento del capitale sociale e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno una causa che è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile, invece, a quella dell’apporto di capitale di rischio. Evidentemente, se il preconizzato aumento di capitale non intervenga nel termine pattuito (o desumibile dalle circostanze), il versamento si rende soggetto a restituzione, a meno che la mancanza di una pattuizione sulla restituzione del versamento non debba essere intesa come un apporto di patrimonio sine die e, quindi, a “fondo perduto” oppure “in conto capitale”.
Le evidenze da osservare
Stabilire, in concreto, la natura del versamento effettuato dai soci, è questione di interpretazione, che, in difetto di una chiara manifestazione di volontà, ben può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all’approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto diventano determinanti per stabilire se si controverta, appunto, di un finanziamento o di un conferimento.
Peraltro, l’osservazione delle scritture contabili della società, non è del tutto esaustiva, trattandosi pur sempre di dover interpretare la volontà negoziale delle parti (il socio apportante e la società beneficiaria) e, quindi, dovendo trarsi la prova della effettiva ragione del versamento, non solo e non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso è stato diretto e dagli interessi sottesi.
Si deve ritenere che costituiscano apporti al patrimonio sociale e debbano, perciò, essere iscritti in bilancio tra le riserve, i versamenti effettuati dai soci in favore della società da essi partecipata, se sia stato previsto che il rimborso possa aver luogo solo dopo il soddisfacimento dei creditori sociali, attingendo all’eventuale residuo attivo della liquidazione del patrimonio dell’ente, benché con preferenza rispetto al rimborso di altri analoghi versamenti operati da altri soci.