Crediti lasciati insoddisfatti dal fallimento: niente stop agli interessi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11983/2020, ha sancito che la sospensione del decorso degli interessi di cui all’articolo 55 della legge fallimentare opera solo all’interno del concorso dei creditori e non si estende ai rapporti singolari tra ciascun creditore e il fallito.

L’articolo 54 della legge fallimentare prevede che il diritto di prelazione riconosciuto al credito ammesso al passivo sia esteso agli interessi sulla base delle norme codicistiche, con equiparazione della sentenza di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti chirografari vige invece il principio di sospensione sancito dall’articolo 55 della legge fallimentare. Il credito ipotecario beneficia del riconoscimento con lo stesso grado degli interessi dovuti, in misura convenzionale per i due anni anteriori e quello in corso alla dichiarazione di fallimento e in misura legale per gli anni successivi, fino alla vendita del bene. Per il credito assistito dal privilegio generale gli interessi, calcolati in misura convenzionale per l’anno in corso e per l’anno precedente e in misura legale per gli anni successivi, si protrarranno fino al deposito del primo progetto di riparto nel quale tale credito sia soddisfatto, anche se parzialmente. Rimane invece preclusa la possibilità per i creditori chirografari di ottenere il riconoscimento degli interessi post-fallimentari in pendenza di concorso.

La sentenza in esame riconosce, tuttavia, che gli interessi continuano a maturare al di fuori del concorso, secondo le consuete regole di cui all’articolo 1282 c.c. Per farlo la Cassazione si affida a quattro argomenti, che convergono sul principio secondo cui l’inesigibilità degli interessi statuita dall’articolo 55 della legge fallimentare abbia carattere temporale e sia limitata al contesto endo-fallimentare.

Innanzitutto vale il tenore letterale della norma, che dispone la sospensione «agli effetti del concorso». Del resto, puntualizza la Corte, se il legislatore avesse voluto escludere la maturazione di interessi in senso assoluto avrebbe statuito la cessazione e non la semplice sospensione del decorso degli interessi dall’apertura del fallimento. Inoltre il fatto che i fideiussori del fallito siano tenuti a corrispondere gli interessi maturati dopo l’apertura della procedura non trova giustificazione, attesa la natura accessoria dell’obbligazione, se non presupponendo che gli interessi dovuti dal debitore principale continuino a decorrere, sebbene non dovuti.

La Cassazione rileva poi come l’esigenza di cristallizzazione del passivo non possa in alcun modo determinare un effetto estintivo dei diritti accessori, ma semplicemente un’inesigibilità temporalmente limitata al concorso, che non qualifica come infruttiferi i crediti, ma si limita a rendere la pretesa degli interessi inopponibile al patrimonio liquidato e agli organi di procedura.

La Corte rinviene infine un avallo sistematico alla tesi proposta nel disposto normativo dell’articolo 120, terzo comma, legge fallimentare, che stabilisce il riconoscimento, dopo la chiusura del fallimento, ai creditori del diritto di agire verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti «per capitale e interessi». I creditori hanno quindi il diritto di ottenere dal debitore tornato in bonis anche il pagamento degli interessi, tenuto conto della portata circoscritta al concorso dell’articolo 55 della legge fallimentare.

Occorre peraltro osservare come, nella pratica, la possibilità di richiedere al fallito gli interessi maturati ma non esigibili in corso di fallimento abbia applicazione assai limitata. L’esercizio di tale diritto appare infatti concretamente prospettabile solo in due casi: quando cioè il fallito sia persona fisica cui non sia stata concessa l’esdebitazione ai sensi degli articoli 142 e seguenti della legge fallimentare oppure, quando il fallimento di una società si sia chiuso ai sensi dei numeri 1 (assenza di crediti ammessi al passivo) e 2 (integrale soddisfacimento dei creditori ammessi) dell’articolo 118, primo comma L.F., con il conseguente ritorno in bonis della fallita.

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