Contratto bancario: per ottenerne la nullità è necessario produrre il contratto di conto corrente

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte d’Appello di Brescia trae origine dalla seguente fattispecie:

il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di una società per azioni la quale aveva aperto un conto corrente ordinario e un conto anticipi presso un istituto di credito e, ritenendo che i contratti di apertura di credito non prevedessero alcuna pattuizione scritta relativa a commissioni, competenze e interessi applicati al rapporto, chiedeva la restituzione di quanto corrisposto alla banca nel corso della durata del rapporto omettendo, tuttavia, di produrre in giudizio il contratto di conto corrente.

La Corte, innanzitutto, premette che la prova dell’esistenza di una clausola contrattuale asseritamente nulla esige la produzione in giudizio del contratto di conto corrente, in modo da permettere al giudice di valutarne la validità. Pertanto, l’onere probatorio grava su chi agisce per la declaratoria di nullità e deve essere assolto con la produzione degli estratti di conto corrente relativi a tutto il periodo contrattuale e soprattutto dei contratti di conto corrente e delle condizioni generali di contratto.

È infatti univoco l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale incombe sul correntista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire, nella fattispecie, dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l’applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Secondo la Corte d’appello non è possibile sopperire alla riferita carenza probatoria mediante ordine di esibizione rivolto alla banca della documentazione contrattuale, atteso che tale istanza deve ritenersi inammissibile qualora l’ordine abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ai sensi dell’art. 119 T.U.B., quindi documenti che la parte – nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante – avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e dunque allegare agli atti di causa.

È infatti fermo il principio fermo per cui l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante. In particolare, l’ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti “la cui acquisizione al processo sia necessaria” ovvero “concernenti la controversia”, e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa”. Tra questi atti di cui si chiede la specifica esibizione non possono includersi gli estratti conto dei rapporti bancari quando questi siano genericamente mirati – come nella specie – alla ricostruzione della contabilità del rapporto di conto corrente.

In conclusione la Corte d’appello di Brescia, afferma che:

“in difetto della produzione in giudizio della necessaria documentazione contrattuale ad opera della parte (correntista) a tanto onerata, non è possibile dichiarare la nullità del contratto d’ufficio ai sensi dell’art. 117 T.U.B.”.

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