Nel concordato preventivo anche i beni costituiti in fondo patrimoniale fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto a preservare per assicurare la migliore soddisfazione dei debitori sociali. Tale principio è stato affermato dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 17 novembre 2020.
La Corte ha, infatti, precisato che nel concordato preventivo, differentemente dal fallimento, non rileva il conferimento dei beni nel fondo patrimoniale, in quanto l’art. 169 della legge fallimentare che indica le norme della procedura di fallimento applicabili al concordato preventivo non richiama l’art. 46 della stessa legge.
Quest’ultima disposizione esclude infatti dal compendio dei beni del fallito quelli costituiti in fondo patrimoniale esclusivamente in tema di fallimento.
I giudici milanesi precisano, dunque, che il mancato richiamo non deve considerarsi una svista o una dimenticanza del legislatore e quindi non può richiamarsi automaticamente un’implicita, autonoma operatività dell’art. 46 in materia concordataria, considerati i diversi effetti delle due procedure.
Nel caso del fallimento, sottolinea la Corte, il debitore viene infatti spossessato del suo patrimonio, ragion per cui il legislatore si è preoccupato di non far seguire la stessa sorte ai beni strettamente personali del fallito.
Ciò invece non accade nel concordato preventivo, essendo questo un accordo proposto dall’imprenditore in stato di crisi ai suoi creditori e che non comporta per il debitore stesso la necessaria e automatica perdita del possesso dei propri beni.
Né peraltro il fondo patrimoniale può costituire un ostacolo di per sé all’operatività dell’istituto del concordato preventivo.
Il fondo patrimoniale, evidenzia la Corte, determina infatti una limitazione temporanea della disponibilità dei beni in esso conferiti, limitazione che può venire anche meno in esito a un’azione revocatoria o con la declaratoria di inefficacia, ma non incide sulla titolarità dei beni, la quale resta in capo a chi li conferisce.
La Corte quindi, nel riformare il provvedimento del Tribunale, conclude affermando come anche i beni costituiti in fondo patrimoniale fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto a preservare, evitando il depauperamento e la dispersione dell’attivo necessario ad assicurare il soddisfacimento dei creditori secondo il piano concordatario.