Concordato: il creditore in conflitto di interessi va in una classe ad hoc

Nella formazione delle classi dei creditori cui spetta l’approvazione del concordato preventivo, riunire tutti i creditori chirografari in un’unica classe residuale non rispetta il requisito dell’omogeneità delle posizioni perché gli interessi economici dei chirografari possono essere molteplici.

Lo ha chiarito il Tribunale di Piacenza che ha affrontato anche la questione del conflitto di interessi, stabilendo che l’affittuario dell’azienda debitrice va inserito in una classe ad hoc poiché ha una doppia veste: da una parte creditore e dall’altra soggetto interessato al subentro.

Questa decisione da quindi concreta attuazione alle indicazioni fornite dalla Cassazione (sentenza 17168/2018) sulla neutralizzazione del conflitto d’interesse.

L’approvazione di un concordato preventivo passa dall’espressione maggioritaria dei creditori ammessi al voto, che possono essere raggruppati in più classi e avere interessi particolari e supplementari rispetto alla massa.

Nella suddivisione in classi i creditori vanno raggruppati secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei ma, mentre il requisito dell’omogeneità di posizioni giuridiche è facilmente rispettabile osservando l’ordine delle preferenze e i gradi di privilegio, risulta più critico individuare l’omogeneità economica, usualmente identificata in categorie soggettive del credito (banche, fornitori commerciali, dipendenti) o nella strategicità per il buon fine del piano.

Nel caso trattato dal tribunale emiliano, con un passivo concordatario suddiviso in quattro classi, i giudici stigmatizzano la creazione di una classe unica residuale, comprensiva di tutti i chirografari non strategici: l’omogeneità della posizione viene infatti distorta se per alcuni vi è quale trait d’union il rango, mentre per altri vi è una maggiore segmentazione in forza di caratteristiche soggettive.

In tema di conflitto di interessi, il tribunale sceglie invece la strada dell’inserimento in una classe autonoma indicata dalle sezioni unite della Suprema Corte. I giudici di legittimità aprirono infatti a un’interpretazione estensiva della norma, che non precludeva il voto in base all’art. 163 della legge fallimentare sulle proposte concorrenti, ma si limitava a porre la condizione che il conflitto fosse neutralizzato dall’inserimento dello specifico creditore in un’apposita classe.

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