Nel caso sottoposto alla Commissione Tributaria adita il contribuente notificava il ricorso all’Agenzia della Riscossione poiché lamentava, a seguito dell’accesso diretto effettuato presso gli sportelli dell’ente impositore, la mancata notifica della cartella esattoriale risultante dagli estratti di ruolo relativa all’anno di imposta 2011.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva “l’inesistenza e/o la nullità della notifica”. Di contro, l’Agenzia della Riscossione deduceva il corretto rispetto della procedura di notifica, avvenuta mediante pec, allegando a titolo di prova della stessa la “ricevuta di consegna”, pertanto, concludeva per l’accertamento dell’intervenuta definitività della cartella.
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, accoglieva il ricorso, in quanto mancava agli atti la “certificazione di autenticità e conformità dell’atto oggetto della notifica telematica”. Avverso tale pronuncia, dunque, proponeva tempestivamente appello l’Agenzia della Riscossione.
Ciò posto, i giudici di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale adita rigettavano l’appello proposto dall’Agenzia della Riscossione statuendo che: “il file .pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell’atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all’originale”.
Ed infatti, secondo i giudici al fine di assicurare la corretta e legittima notifica della cartella esattoriale notificata a mezzo pec, il documento inviato dal contribuente deve essere unito dell’estensione “.p7m” e non unicamente “.pdf”. Ed infatti, solo il primo formato garantisce l’immodificabilità , nonché la genuinità del contenuto della cartella esattoriale quale documento informatico.
In altri termini, la semplice trasmissione della cartella esattoriale in formato .pdf, ossia “la copia per immagine su supporto informatico, in assenza dunque della cosiddetta “firma digitale” determina un insanabile vizio di notifica (c.d. inesistenza giuridica della notifica e non semplice nullità), in quanto solo il formato .p7m garantisce la “genuinità” del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario.